Giudice monocratico e processo a distanza: le novità della L. 130/2022 - QdS

Giudice monocratico e processo a distanza: le novità della L. 130/2022

Giudice monocratico e processo a distanza: le novità della L. 130/2022

martedì 04 Luglio 2023

Con la legge 130 del 31 agosto 2022 è stata realizzata la riforma della Giustizia tributaria

ROMA – Com’ è noto, con la legge 130 del 31 agosto 2022 è stata realizzata la riforma della Giustizia tributaria. Tra le novità di immediata scadenza, certamente dettate dall’esigenza di velocizzare il contenzioso tributario, anche alla luce delle prescrizioni del Pnrr, a cominciare dalla norma, modificata a partire dal 16/9/2022 (modifiche apportate dalla legge di conversione del “Decreto Pnrr”), di cui al nuovo articolo 4 bis (aggiunto, dopo l’art. 4 del Dlgs 546 del 31 dicembre 1992, dalla citata legge 130/22 e riguardante la nuova figura del giudice monocratico), secondo il quale, al comma 1, “Le corti di giustizia tributaria di primo grado decidono in composizione monocratica le controversie di valore fino a 5.000 euro. Sono escluse le controversie di valore indeterminabile”. Al comma 3 dello stesso articolo, si stabilisce che “Nel procedimento davanti alla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili e ove non derogate dal presente decreto, le disposizioni ivi contenute relative ai giudizi in composizione collegiale”. Tale disposizione è applicabile dall’1 luglio 2023.

Ed ancora, a decorrere dal 1^ settembre 2023, con la modifica apportata dallo stesso art. 4 della legge 130 del 2023 al comma 4 dell’art. 16 del Dl 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, “La partecipazione alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 del Dlgs 31 dicembre 1992, n. 546, da parte dei contribuenti e dei loro difensori, degli enti impositori e dei soggetti della riscossione, dei giudici e del personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, può avvenire mediante collegamento audiovisivo tale da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all’aula di udienza”. La partecipazione alle udienze “pubbliche”, richiesta dalle parti nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza da depositare in segreteria almeno venti giorni liberi prima della data di trattazione, avviene a distanza se la richiesta è formulata da tutte le parti costituite nel processo.

Si svolgono sempre a distanza (tranne casi particolari previsti dalla legge) le udienze di cui all’art. 34 del Dlgs n. 546 del 1992, ossia quelle in “composizione monocratica”, e quelle di “sospensione” di cui all’ articolo 47, comma 2, e 52, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 546/92. Come già detto, quest’ultima norma si applica dal prossimo 1^ settembre.

Anche su queste nuove disposizioni esistono perplessità, legate principalmente alla possibilità di assicurare un’efficace garanzia di difesa ai contribuenti, sia in caso di “giudizio monocratico”, sia nei casi di udienza “da remoto”. Con riguardo a queste perplessità, comunque, solo il tempo potrà farci sapere se, su alcuni lati negativi, prevarrà l’aspetto positivo, principalmente la velocizzazione dell’attuale giustizia tributaria la quale, come è noto, vede ritardi che, spesso, fin’ora, sono stati insopportabili.

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