L’amministratore del condominio può essere revocato dal suo incarico
L’amministratore del condominio può essere revocato dal suo incarico alla scadenza naturale che è stata convenuta in precedenza dall’assemblea condominiale. Tuttavia può sempre essere revocato “per giusta causa”, anche prima della scadenza naturale. Se non esiste la giusta causa l’amministratore ha diritto ad un risarcimento del danno.
L’art. 1129 comma 11 c.c. statuisce che la revoca dell’amministratore può essere deliberata in qualsiasi momento dall’assemblea condominiale, ma in questo caso occorre per la sua nomina il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio.
La revoca può essere ancora ordinata dall’autorità giudiziaria, dietro richiesta di ciascun condomino, allorché l’amministratore abbia commesso gravi irregolarità.
Nel novero delle gravi irregolarità figurano, tra l’altro, l’omessa convocazione dell’assemblea per il rendiconto annuale, la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari, la mancata apertura del conto condominiale, nonché la mancata cura dei registri dell’anagrafe condominiale e dei verbali delle assemblee.