Per loro, in caso di tre o più figli, previsto l’esonero del 100% dei contributi previdenziali. Limite massimo annuo di 3.000 euro, agevolazione valida fino al 31 dicembre 2026
ROMA – La Legge di Bilancio 2024 (legge n. 213 del 30 dicembre 2023) introduce per i periodi di paga che vanno dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro, riparametrato su base mensile.
In via sperimentale, per l’anno 2024, tale esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
L’esonero non spetta alle lavoratrici domestiche
In entrambi i casi resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Per espressa previsione della norma, l’esonero non spetta alle lavoratrici domestiche.
Rimane valido anche per il 2024 l’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti pari 6% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro e pari 7% se la medesima retribuzione non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.
I due esoneri contributivi sono quindi cumulabili, pertanto esclusivamente per l’anno 2024, le lavoratrici con retribuzioni lorde fino a 35mila euro, che già beneficiano dello sgravio del 7% ovvero del 6%, e le medesime lavoratrici sono anche madri di due o più figli, in aggiunta, avranno un ulteriore sconto sui contributi a loro carico, di due o tre punti percentuali arrivando al 100% di sgravio, nei limiti dei 3.000 euro annui, riparametrato su base mensile.
Mentre, dal 2025 l’esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico spetterà alle lavoratrici madri con tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro, riparametrato su base mensile.