Debiti del defunto non trasmissibili - QdS

Debiti del defunto non trasmissibili

Debiti del defunto non trasmissibili

martedì 04 Giugno 2024

Le sanzioni amministrative non sono trasmissibili agli eredi

In precedenti scritti abbiamo detto che le sanzioni amministrative (ad esempio le multe per violazione del codice della strada) non sono trasmissibili agli eredi. Infatti, con la morte del soggetto passivo, la multa non si trasmette ai suoi eredi, imprescindibilmente dal fatto che abbiano o meno accettato l’eredità. A stabilirlo è intanto l’art. 7 legge 689 del 1981: “L’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi”. La sanzione viene così intesa come qualcosa di “personalissimo”, legata esclusivamente alla vita del “ de cuius”(id est: colui che non c’è più).

Nel medesimo senso si muovono gli articoli 194 e 199 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della strada). Il primo recita che: “In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”; mentre l’articolo 199 precisa inequivocabilmente, in conformità all’articolo 7 di cui sopra, che: “L’obbligazione di pagamento, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, non si trasmette agli eredi”. Nel caso in cui le somme oggetto della sanzione amministrativa, elevata a carico del de cuius, siano state iscritte a ruolo, l’erede potrà chiedere il discarico direttamente all’ente creditore.

Ciò posto, ampliando ancora l’applicabilità del predetto principio, ad altre sanzioni sempre di carattere amministrativo – si legga, a tale proposito, l’articolo 8 del decreto legislativo n. 472/1997 – l’obbligo del pagamento di dette sanzioni è intrasmissibile agli eredi, come ha confermato, più volte, la Corte di Cassazione. Quest’ultima, in linea generale, ha stabilito che: “se è vero che si trasmettono agli eredi le sanzioni aventi carattere squisitamente civile, non si trasmettono invece quelle avente carattere amministrativo, tributario o di altro genere”, proprio come ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 29/E del 7 Agosto 2015. Et de hoc, satis.

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