Per il soggetto titolare di partita Iva possibile applicare riduzione del 35% su oneri previdenziali. Possibile anche per chi ha obbligo di iscrizione a gestione Inps artigiani e commercianti. L’adesione al regime contributivo agevolato è verificabile nel “Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti”, all’interno dell’area Domande telematizzate
ROMA – I soggetti titolari di partita IVA, in regime forfettario e con obbligo di iscrizione alla gestione Inps artigiani e commercianti, hanno la possibilità di scegliere tra due diversi regimi contributivi: ordinario o agevolato.
La facoltà di accedere al regime contributivo agevolato consente di avere una riduzione dei contributi Inps del 35%. Tale riduzione, riservata solo ai soggetti titolari di partita Iva in regime forfettario e con obbligo di iscrizione alla gestione Inps artigiani e commercianti, resta valida fino al permanere dei requisiti fiscale o prima in caso di espressa rinuncia.
Cosa deve fare un soggetto titolare di partita Iva in regime forfettario, con obbligo di iscrizione alla gestione Inps artigiani e commercianti, per poter applicare la riduzione del 35% sui propri contributi previdenziali?
Esaminiamo le diverse ipotesi:
• I soggetti che intraprendono una nuova attività nel 2019 e che intendono aderire al regime agevolato, in sede di iscrizione alla gestione artigiani e commercianti devono contestualmente inviare una comunicazione di riduzione contributi Inps, in modo da consentire all’Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.
• I soggetti già iscritti alla gestione Inps, per poter usufruire della riduzione dei contributi Inps del 35%, e dunque versare i contributi previdenziali in misura ridotta per l’anno 2019, devono inviare una comunicazione in modalità telematica accedendo al “Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti” dal portale Inps e compilando l’apposito modulo “Regime agevolato, come da art. 1, comma 111 ss della legge n. 208/2015” entro il termine perentorio del 28 febbraio 2019.
Si precisa che, una volta inoltrata per la prima volta la richiesta di adesione al regime contributivo agevolato non occorrerà inviare ulteriori domande per gli anni successivi, in quanto la prima richiesta di adesione consente di applicare la contribuzione agevolata fino al permanere dei requisiti fiscale, o fino a quando il soggetto interessato non faccia esplicita rinuncia.
L’adesione al regime contributivo agevolato è verificabile nel “Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti”, all’interno dell’area Domande telematizzate, selezionando la voce Adesione, il sistema telematico dell’Inps riporterà la dicitura “Adesione al regime agevolato già presente”, e dunque non consentirà l’invio di una nuova domanda.
La scelta di aderire o meno al regime contributivo agevolato mette il soggetto titolare di partita Iva in una posizione barcollante in quanto dovrà scegliere tra la necessità di ridurre l’onere contributivo e l’ammontare dei contributi previdenziali da accantonare ai fini pensionistici, oltre che nell’immediato, in sede di dichiarazione dei redditi, di portare in deduzione maggiori o minori contributi previdenziali.
Si precisa, infine, che non possono accedere al regime agevolato i titolari di partita Iva in regime forfettario che svolgono attività professionali iscritti ad una cassa di previdenza professionale o alla gestione separata Inps.