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Adempimento collaborativo, stretta e vantaggi: come cambiano regolarizzazione e rateazione

Adempimento collaborativo, stretta e vantaggi: come cambiano regolarizzazione e rateazione

Sono state introdotte maggiori possibilità per la regolarizzazione dei rischi fiscali pregressi

Ampliati gli strumenti di regolarizzazione previsti per i contribuenti che accedono al sistema di controllo del rischio fiscale, il Tax control framework, consentendo di far emergere anche criticità relative ad annualità precedenti e introducendo una rateazione fino a venti rate trimestrali delle somme dovute.

Adempimento collaborativo, cos’è e come funziona

Il regime di adempimento collaborativo o di Cooperative compliance è stato istituito con il Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 e integrato con il Decreto legislativo del 30/12/2023 n. 221, emanato in base alla legge delega per la riforma fiscale (111/2023), mediante il quale sono state apportate significative modifiche alla disciplina originaria dell’istituto, ponendo così le basi per una nuova fase di sviluppo del regime, anche al fine di potenziare il regime mediante interventi finalizzati ad ampliare la platea dei contribuenti potenzialmente interessati e a rafforzare ulteriormente gli effetti premiali dell’istituto. Ulteriori modifiche sono state apportate poi dal Decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108 (decreto correttivo), contenente “Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale”. Con circolare n. 6 del 6 agosto 2026, inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sull’inquadramento sistematico del regime di “adempimento collaborativo”.

Tax control framework, cos’è il sistema di controllo del rischio fiscale

Stiamo parlando del particolare regime fiscale che, attraverso la promozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l’Amministrazione finanziaria e contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, si pone l’obiettivo di favorire l’incremento della reciproca fiducia tra cittadini e Pubblica amministrazione, quella fiscale più in particolare, assicurando, attraverso l’interlocuzione costante e preventiva con il contribuente finalizzata ad una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali, maggiore certezza e stabilità nell’applicazione delle norma tributarie e, conseguentemente, la riduzione del contenzioso. Il tutto a vantaggio non solo delle aziende interessate, ma anche della Pubblica amministrazione, visto che l’Agenzia delle Entrate, alleggerita dai controlli verso le imprese riconosciute “trasparenti”, potrà utilizzare le proprie risorse in modo più proficuo per combattere in maniera più incisiva le frodi fiscali.

Evidentemente è prevista l’assunzione di impegni, sia da parte dell’Agenzia delle Entrate, sia da parte dei contribuenti ammessi al regime. Possono aderire all’Adempimento collaborativo (come già detto Tax control framework o Tcf) i contribuenti dotati di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura fiscale o in contrasto con i principi o con le finalità dell’ordinamento tributario.

Chi può aderire all’adempimento collaborativo

L’adesione è volontaria e va comunicata all’Agenzia delle Entrate tramite l’apposito modello approvato dal direttore dell’Agenzia allegando tutta la documentazione prevista, inclusa la certificazione del sistema. Il regime è riservato, in genere, ai soggetti residenti e non residenti (con stabile organizzazione in Italia) che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a 500 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027. Il limite era di 750 milioni di euro fino al 2025). Salirà a 100 milioni di euro a partire dal 2028.

I soggetti che intendono aderire al regime di adempimento collaborativo devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno. Questo sistema deve essere mantenuto e aggiornato nel tempo, seguendo le disposizioni normative e le linee guida dell’Agenzia delle entrate (“Adempimento collaborativo, le linee guida sul rischio fiscale”).

Certificazione del sistema di controllo fiscale

È previsto l’obbligo di certificazione del sistema di controllo da parte di professionisti indipendenti qualificati secondo quanto previsto dal regolamento ministeriale attuativo dell’articolo 4 del decreto del 2015, i quali devono attestare che l’impresa è dotata di un efficace Tcf in grado di assicurare la “solidità” del dato contabile su cui poggia l’obbligazione tributaria.

Adempimento collaborativo, tutti i vantaggi per le imprese

L’appartenenza al regime di adempimento collaborativo di cui al Dlgs 128/2015 prevede anche diversi effetti di natura premiale come: la procedura abbreviata di interpello preventivo; procedure per la regolarizzazione della posizione del contribuente in caso di adesione a indicazioni dell’Agenzia delle Entrate che comportano la necessità di effettuare ravvedimenti operosi; la disapplicazione integrale delle sanzioni amministrative per i rischi fiscali comunicati in modo tempestivo ed esauriente, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorrere delle relative scadenze fiscali; la riduzione a metà delle sanzioni per le condotte riconducibili ai rischi fiscali non significativi ricompresi nella mappa dei rischi; l’esonero dal presentare garanzie per i rimborsi delle imposte dirette e indirette per tutto il periodo di permanenza nel regime; la possibilità di avviare interlocuzioni in seno al regime anche relativamente a fattispecie che insistono su annualità antecedenti all’ammissione, entro 120 giorni dal provvedimento di ammissione al regime; la previsione della “causa di non punibilità” relativamente alle fattispecie di reato previste dall’articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, subordinata al ricorrere di precise condizioni dettate dall’articolo 6, comma 4, decreto legislativo n. 128 del 2015; la riduzione dei termini di decadenza per l’attività di accertamento.

Adempimento collaborativo, il regime per chi non ha i requisiti

A norma dell’art. 7 bis del citato Dlgs 128/2015, anche i contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo di cui all’articolo 7, possono optare per l’adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, dandone apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate. La disposizione, infatti, prevede che i contribuenti che non possiedono i requisiti dimensionali per aderire al regime di adempimento collaborativo, possono optare per l’adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, dandone apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate. Anche in questo caso sono previsti effetti “premiali”, consistenti nella mancata irrogazione delle sanzioni amministrative e penali per le violazioni tributarie relative a rischi di natura fiscale comunicati con apposita istanza di interpello prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali, sempre che il comportamento tenuto dal contribuente corrisponda a quello rappresentato nell’interpello e che il contribuente non abbia realizzato violazioni tributarie caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente.

Nuove regole per la regolarizzazione dei rischi fiscali

Recentemente, al fine di agevolare e rendere più efficace l’interlocuzione con l’Amministrazione finanziaria e consentire ai contribuenti che entrano nel sistema di affrontare anche rischi fiscali maturati prima dell’esercizio dell’opzione, è intervenuto l’art. 16 del Dlgs 7 agosto 2026 n. 148, emanato in attuazione della legge di riforma tributaria, la legge delega n. 111 del 9 agosto 2023.

Regolarizzazione fiscale, fino a venti rate trimestrali

Le nuove disposizioni, facilitando la compliance, consentono di distribuire nel tempo il debito conseguente alla regolarizzazione. Più in particolare prevedono che il pagamento delle somme dovute dal contribuente a seguito della risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate, come previsto dalle procedure di cui si parla, può avvenire, entro sessanta giorni dalla notifica della risposta dell’Agenzia delle Entrate, sia in unica soluzione che in modo rateale, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo con gli interessi. Di contro, viene prevista una disciplina più rigorosa in caso di inadempimento. Se non viene pagata una rata, diversa dalla prima, e l’omissione non viene sanata entro il termine previsto per la rata successiva, si verifica la decadenza dalla rateazione, con iscrizione a ruolo delle somme residue, maggiorate della sanzione (aumentata della metà) e degli interessi. In questo caso la cartella deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si è verificata la decadenza dalla dilazione.

Rischi fiscali pregressi, cosa cambia per i contribuenti

Un’altra novità introdotta dal decreto Omnibus alla disciplina riguardante l’adempimento collaborativo è quella che prevede la possibilità per il contribuente, che vi ha aderito avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 7 bis del citato Decreto legislativo 128/2015, di portare all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria rischi fiscali relativi a condotte realizzate prima dell’ingresso nel regime, un modo, quest’ultimo, che permette di far conoscere preventivamente situazioni pregresse di rischio fiscale. La comunicazione, tuttavia, deve essere effettuata in modo esauriente, improrogabilmente entro centoventi giorni dalla notifica dell’esito della verifica sul riscontro dei requisiti di validità dell’opzione, e comunque prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di indagini penali sui rischi comunicati.

Salvatore Forastieri
già dirigente superiore ministero delle Finanze, Garante del contribuente e giudice Corte giustizia tributaria secondo grado Sicilia