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Discariche, Oikos la spunta: il Cga ribalta la sentenza

Discariche, Oikos la spunta: il Cga ribalta la sentenza

Stop alla decisione che contestava la legittimità delle autorizzazioni ad abbancare rifiuti: per i giudici non è possibile escludere che la particella 131 (cruciale nella querelle) non fosse presente nel progetto originario

CATANIA – I documenti che dimostravano l’inclusione della particella 131 nel progetto originario della discarica, per quanto tenuti in maniera non ortodossa dal punto di vista amministrativo, è più probabile che nel fascicolo ci fossero sin dall’inizio anziché no. Anche perché – per quanto in Sicilia la cronaca, a partire da quella giudiziaria, dica che le cose non siano sempre limpide – non bisogna dimenticarsi del “principio di correttezza e buona fede cui debbono essere improntati i rapporti tra pubblica amministrazione e il privato”. È attorno a questo assunto, argomentato tecnicamente dai giudici nei singoli aspetti, che il Consiglio di giustizia amministrativa ha deciso di ribaltare l’esito del procedimento con cui lo stesso Cga, nel 2023, aveva dato torto a Oikos, nell’ambito della lunghissima querelle sulla legittimità delle autorizzazioni che da oltre 15 anni consentono alla società della famiglia Proto di abbancare rifiuti nella discarica tra Motta Sant’Anastasia e Misterbianco.

Discarica Oikos, la precedente sentenza del Cga del 2023

Tre anni fa, a festeggiare quella che sembrava dovesse essere la vittoria definitiva erano stati i due Comuni, le associazioni ambientaliste e i comitati di cittadini che dall’inizio di questa storia contestano la presenza dei rifiuti a una distanza inferiore ai tre chilometri dai centri abitati. Quella sentenza del Cga, che aveva confermato le valutazioni fatte in primo grado dal Tar, poggiava anche su una tesi ben precisa: una delle particelle catastali utilizzate per realizzare la discarica non era mai stata compresa nelle autorizzazioni che a fine anni Duemila furono rilasciate dalla Regione. Di conseguenza, era impensabile che il rinnovo dell’autorizzazione ottenuto nel 2019 potesse riguardare la stessa porzione di terreno. A non credere che quello potesse rappresentare il triplice fischio finale è stata la Oikos. La società ha prima ottenuto la sospensione cautelare degli effetti di quella sentenza, potendo così dopo qualche mese ripartire con le attività di abbancamento dei rifiuti, e poi ha chiesto al Cga di rivedere la propria decisione.

Ricorso Oikos, la revocazione della sentenza e il nuovo processo

Una mossa consentita dalla legge: in caso di abbagli e macroscopici errori da parte del Consiglio è possibile chiedere la revocazione della sentenza. Tale percorso ha portato l’anno scorso a un colpo di spugna e alla decisione di rifare il processo di secondo grado. L’udienza si è tenuta a inizio anno, ma la decisione è stata pubblicata soltanto la scorsa settimana: il Cga ha accolto il ricorso di Oikos, secondo cui l’intero iter di autorizzazione – quello di fine anni Duemila, e di conseguenza anche quello di rinnovo un decennio dopo – non fu viziato da alcun passo falso, dimenticanza né tantomeno omissione. “Il Tar ha osservato che la particella 131 del foglio 12 del Comune di Motta S. Anastasia non era contemplata nell’unico progetto a suo tempo allegato all’istanza di Aia, e che non poteva dirsi che l’istruttoria avesse tenuto conto anche di altre istanze e altri progetti, come affermato dalla società”, viene ricostruito nella sentenza dei giorni scorsi.

Particella 131, i documenti al centro della decisione del Cga

Richiamando l’operato dei giudici di primo grado, il Cga ha ricordato come il Tar non avesse dato importanza al fatto che il verificatore incaricato di reperire la documentazione depositata alla Regione avesse trovato alcuni documenti in cui la particella 131 veniva citata, anche se poi quest’ultima non era stata riportata nell’autorizzazione. “Sul punto, il primo giudice, anche ammettendo che tale documento sia stato effettivamente presentato all’amministrazione regionale, e prescindendo, quindi da ogni questione concernente la complessiva attendibilità della documentazione rinvenuta dal verificatore, ha affermato che esso non poteva avere avuto alcuna incidenza nel provvedimento autorizzativo finale”.

Secondo il Cga, però, il Tar – e poi gli stessi giudici di secondo grado che confermarono la bontà della prima sentenza, con un provvedimento che poi è stato revocato – ha fatto ruotare le proprie valutazioni su un dubbio non sciolto. E ciò non va bene, anche se è indubitabile che la documentazione presenta alcune carenze. Su tutte la mancanza di una data di presentazione degli elaborati che, per Oikos, provano che la particella 131 ha sempre fatto parte del progetto. “In particolare è vero che l’ufficio regionale, nel mettere a disposizione del verificatore la documentazione originale in suo possesso, non ha potuto provare che la carpetta contenente gli elaborati dell’allegato C fosse effettivamente coincidente con l’allegato C indicato nell’elenco degli elaborati presentati nella suddetta relazione tecnica menzionata nell’Aia 2009 – si legge – Nondimeno, è anche vero che dalla stessa relazione emerge che la stessa documentazione reca l’adesivo originale (timbrato e firmato) dell’assessorato Territorio e Ambiente firmato dal responsabile e presente in forma originale su tutti gli elaborati. E la circostanza proseguono i giudici – che non fosse presente, anche, una data di ufficiale presentazione/deposito/accettazione non può condurre a ritenere detta documentazione tamquam non esset (come se non esistesse, nda), come, in sostanza, ha fatto il primo giudice”.

Le motivazioni della sentenza: il principio del “più probabile che non”

A maggior chiarimento delle motivazioni che hanno spinto il Cga a rivedere tutto ciò che in questi anni era stato dato per definitivo c’è il fatto che “nell’ambito del giudizio amministrativo vige il parametro valutativo del cosiddetto più probabile che non, che evoca la possibilità di trarre la conclusione da un ragionamento induttivo, di tipo appunto probabilistico, fondato su un attendibile grado di verosimiglianza”. In altre parole, nonostante “la sicura non commendevolezza delle modalità con cui gli uffici regionali hanno acquisito e detenuto la documentazione che risulta loro formalmente pervenuta”, ciò non basta a stabilire che gli elaborati chiamati in causa da Oikos non fossero davvero presenti sin dall’origine nel fascicolo. E questo a prescindere dal fatto che nel recente passato i rapporti tra l’apparato burocratico della Regione e la società siano finiti davanti alla giustizia penale, per l’accusa di corruzione. Un procedimento che portò a condanne in primo e secondo grado e poi, grazie all’intervento della prescrizione, al colpo di spugna davanti alla Cassazione.