Auto aziendali e “fringe benefit”, come cambiano tassazione e deducibilità - QdS

Auto aziendali e “fringe benefit”, come cambiano tassazione e deducibilità

Auto aziendali e “fringe benefit”, come cambiano tassazione e deducibilità

giovedì 07 Novembre 2019

Le novità nella bozza di Bilancio 2020 ma l’Esecutivo non esclude probabili modifiche o il rinvio. Aumenta la quota tassabile, resta invariata la soglia per le vetture elettriche o ibride

ROMA – Nella giornata di ieri il Governo ha annunciato l’ipotesi di probabili modifiche o addirittura di rinvio delle tasse sulle auto aziendali.
Al netto delle dichiarazioni d’intenti, la bozza di legge di bilancio 2020 interviene in maniera significativa sulla disciplina relativa alle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, modificando l’articolo 51, comma 4, lett. a) del Tuir (Testo Unico delle imposte sui redditi).

Attualmente, ai fini della determinazione del fringe benefit, le auto aziendali vengono tassate al 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolata sulla base del costo chilometrico di esercizio e desumibile dalle Tabelle Aci. Il restante 70% del valore dell’auto, invece, viene considerato come relativo uso per motivi lavorativi, e come tale non soggetto a contribuzione né a tassazione. Nella nuova bozza di bilancio 2020 ad oggi a disposizione, viene modificata la determinazione del fringe benefit elevando la percentuale del 30% dei 15.000 km annui di percorrenza convenzionale al 60% o addirittura al 100%.

Tale modifica risulta essere fortemente penalizzante per i titolari di reddito di lavoro dipendente o assimilato, che con l’aumento dell’imponibile contributivo e fiscale vedranno notevoli ripercussioni sui contributi previdenziali Inps, imponibile fiscale ed addizionali regionali e comunali.

A titolo esemplificativo, un lavoratore dipendente al quale è stata concessa in uso promiscuo una vettura, che secondo le tariffe Aci, ha un costo chilometrico, per una percorrenza convenzionale di 15.000 km, di 0,4627 euro al km, ad oggi la base del fringe benefit è pari ad euro 2.082. Stante alla vigente formulazione della norma del Tuir, dovrebbe passare dal 1° gennaio 2020 ad € 6.941 nella misura del 100% o ad € 4.164 nella misura del 60%,

Tale rimodulazione della quota tassabile del fringe benefit dovrebbe avvenire a tre livelli.
• La tassazione integrale delle sole vetture super-inquinanti concesse in uso promiscuo;
• Per la maggioranza delle vetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti la quota di percorrenza per uso privato tassabile dovrebbe passare dal 30% al 60% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolata sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle Aci;
• Invariata la soglia di tassazione delle auto elettriche o ibride concesse in uso promiscuo ai dipendenti.

Tale modifica non dovrebbe riguardare gli agenti di commercio, in quanto, ai fini della determinazione del fringe benefit nella misura del 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolata sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle Aci.

Nessuna modifica al momento è prevista sulla soglia di deducibilità per le imprese che concedono per la maggior parte del periodo d’imposta in uso promiscuo veicoli di dipendenti fissata nella misura del 70% delle spese.

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