Emanata dalla Regione la nuova modulistica per attenersi alle direttive emanate nel settembre scorso: ecco tutte le informazioni utili.
Entrano nella loro fase operativa in Sicilia le nuove regole per l’abilitazione al commercio, così come introdotte per volontà della Regione.
Dopo l’emissione della direttiva numero 1778/1.S del 22 settembre scorso, che spiega chi, come e quando possano essere effettuati i corsi professionali abilitanti per l’esercizio dell’attività di commercio, è stato pubblicato l’elenco della modulistica aggiornata da utilizzare per lo svolgimento di tali attività.
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Abilitazione al commercio in Sicilia, le novità
Il particolare riferimento di queste modifiche è alle attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande, per l’esercizio dell’attività di agente e rappresentante di commercio e dei corsi preparatori per agenti di affari in mediazione.
Questi corsi, come previsto dalla legge numero 28 del 22 dicembre 1999, di riforma della disciplina del commercio, sono tenuti dalle associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, dagli enti di formazione professionale accreditati, e dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in base a specifiche convenzioni con l’assessorato. Ancora, possono essere organizzati dagli enti che siano emanazione delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi, di associazioni, di imprese cooperative e loro consorzi, e dagli enti pubblici o privati che abbiano tra i propri fini istituzionali la formazione professionale.
Infine, possono essere gestiti dall’Enasarco, l’ente di previdenza integrativa obbligatoria dei professionisti dell’intermediazione commerciale e finanziaria con contratto di agenzia o rappresentanza.
Si supera l’aggiornamento del 2021
L’aggiornamento del settembre scorso va a superare quello del novembre 2021, con l’accordo Regioni e Province autonome, quando si era ormai in vista del superamento dell’emergenza sanitaria. In quella occasione è stata adottata la disciplina ordinaria in merito alle modalità di erogazione della formazione e di espletamento degli esami finali, stabilendo, tra l’altro, l’utilizzo delle modalità formative fad o e-learning, nel limite del 50% del monte ore teorico, in modalità sincrona almeno per il 40% e in modalità asincrona al massimo per il 10%.
Un ritorno all’antico, dopo che, in piena pandemia, era stata prevista la possibilità di svolgere le attività per intero per via telematica. Per effettuare i corsi, per ogni sede operativa egli enti interessati andrà stipulata apposita convenzione con l’assessorato alle attività produttive, da presentare secondo la modulistica apposita. Saranno ancora valide le convenzioni stipulate precedentemente, con scadenza al 31 dicembre 2024. I docenti dovranno avere almeno il diploma di scuola media superiore, attinente alla materia di insegnamento. In totale, il corpo insegnanti deve essere composto da almeno tre istruttori, in modo che si possa garantire la continuità dello svolgimento delle lezioni.
Tetto massimo di partecipanti
Ogni corso per l’abilitazione al commercio non può avere più di trenta partecipanti, e non si potrà procedere a sostituzioni e ammissioni di nuovi allievi a corso iniziato. Ciascun corso dovrà avere una durata minima inderogabile di due mesi effettivi e non meno di cento ore di lezione, da svolgersi non più di tre volte la settimana e per non più di quattro ore al giorno, ripartite omogeneamente per i mesi di svolgimento del corso. I corsi si concluderanno, per chi avrà partecipato ad almeno l’80% delle ore di lezione, con un esame sotto forma di colloquio, che sarà espletato presso la medesima sede di svolgimento del corso. Per ciascuna sede operativa sarà nominato un direttore responsabile, formalmente comunicato all’Assessorato, che si occuperà della custodia e della tenuta del registro presenze.