Home » Economia » Abusi edilizi, ecco quando vanno demoliti: la sentenza del Tar

Abusi edilizi, ecco quando vanno demoliti: la sentenza del Tar

Abusi edilizi, ecco quando vanno demoliti: la sentenza del Tar
ABUSI ADILIZI ABUSO COSTRUZIONE ILLEGALE

Il Comune non può demolire l’immobile per il quale il condono edilizio è stato regolarmente pagato, anche se sia carente di documentazione

Una sentenza del Tar dell’Emilia Romagna ha chiarito i limiti della demolizione in caso di irregolarità burocratiche. Il Comune non può demolire l’immobile per il quale il condono edilizio è stato regolarmente pagato, anche se sia carente di documentazione. La sentenza del Tar 393 del 2026 stabilisce che per un errore burocratico non si può perdere l’immobile.

Nel caso esaminato dal Tar dell’Emilia Romagna una famiglia aveva presentato richiesta di condono nel 1986 per regolarizzare gli abusi edilizi di un edificio principale e di uno accessorio. La pratica di condono, però, non va avanti e rimane incagliata nella burocrazia per decenni. Nel 1999 il Comune chiede documenti integrativi. Nel 2001 sono richieste nuove integrazioni e, poi, nel 2003 un edificio accessorio viene escluso dal condono per problemi idraulici, mentre per l’edificio principale la pratica rimane in sospeso, nonostante i proprietari avessero già pagato per condonare gli abusi.

Dopo quasi quattro decenni dalla richiesta, nel 2012 il Comune chiede di presentare le ricevute dei pagamenti effettuati entro tre mesi, ma i proprietari non riescono a presentare la documentazione richiesta nel tempo limite previsto e per questo motivo il Comune, dopo anni di silenzi, ordina la demolizione dell’edificio decidendo che il ritardo equivaleva a un silenzio diniego e dichiara la domanda di condono improcedibile.

I pagamenti, però, erano stati effettuati e proprio per questo motivo inizia il ricorso al Tar.

La decisione del Tar

La famiglia ricorre al Tar per evitare di perdere la casa, nonostante il condono pagato e le quasi quarant’anni di attesa. I giudici sottolineano che nei casi di condono edilizio il silenzio del Comune va sempre considerato come assenso, non come diniego.

il Tar ribadisce che il silenzio non può essere interpretato come diniego dal Comune per bloccare le richieste e se vuole dire “No” a una domanda presentata deve dirlo espressamente. Il silenzio-diniego, quindi, nel condono edilizio non è contemplato, se non nei casi previsti dalla legge.

Nel condono edilizio (Legge 47/85), il silenzio-assenso si forma dopo 24 mesi dal completamento della domanda (pagamento oblazione e oneri). Il Comune non può appellarsi a un silenzio-diniego per una mancata integrazione documentale se i presupposti sostanziali (i pagamenti) esistono.

Il ritardo va interpretato semplicemente come un vizio procedurale, motivo non valido per ordinare la demolizione dell’immobile. La ricevuta è la prova del pagamento, ma se il pagamento è avvenuto (e il Comune può verificarlo nei propri flussi finanziari), la mancanza del documento è un vizio formale sanabile.

Cosa comporta la sentenza del Tar?

La sentenza del Tar dell’Emilia Romagna è di fondamentale importanza poiché stabilisce che non può essere ordinato di demolire l’immobile per un vizio formale. Si tratta di un precedente che tutela chiunque rischia che l’immobile venga demolito per ritardi burocratici. Le irregolarità formali non possono bloccare una pratica e che il Comune non può utilizzare il silenzio per un diniego a una richiesta.

Segui tutti gli aggiornamenti di QdS.it sui canali WhatsApp Telegram