Emanato il provvedimento n. 88314 del 6 marzo che attua l’art. 157 del Decreto Rilancio. Per gli atti i cui termini di decadenza scadono tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020
ROMA – Come è noto, in base a quanto previsto dall’articolo 157 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio), al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali colpite dalla conseguenze delle pandemia, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d’imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, dovevano essere emessi entro il 31 dicembre 2020 ma notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza.
Secondo lo stesso articolo, al comma 2, non si poteva procedere nemmeno agli invii delle comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed all’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per gli atti, le comunicazioni e gli inviti prima citati, ai sensi del successivo comma 2 bis del citato articolo 157, la notifica, l’invio o la messa a disposizione doveva avvenire nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.
Al fine del differimento dei termini l’elaborazione o l’emissione degli atti o delle comunicazioni doveva essere provata dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell’Agenzia delle entrate.
Era comunque prevista l’emanazione di uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate per individuare le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel ripetuto articolo 157 del D.L. 34/2020.
In pratica, limitatamente agli accertamenti ed atti similari la cui scadenza era compresa nel periodo 8 marzo – 31 dicembre 2020, previa elaborazione e redazione da parte dell’Agenzia delle Entrate entro i normali termini di decadenza (31/12/2020), la notifica deve avvenire a partire dal 1^ marzo 2021 e fino al (evidentemente ai fini della decadenza) 28 febbraio 2022.
Ora arriva il previsto “Provvedimento” del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, n. 88314 del 6 marzo 2021, che stabilisce il criterio (cronologico) che gli uffici devono seguire nella notifica degli atti indicati nei commi 1 e 2 del citato articolo 157 del Decreto Rilancio.
L’Agenzia, più in particolare, ha previsto che:
Per quanto riguarda gli atti di cui al comma 1 dell’articolo 157 (praticamente gli accertamenti riguardanti l’annualità 2015 o il 2014 in caso di dichiarazione omessa), la notifica deve avvenire entro il termine previsto dalla legge (28 febbraio 2022), salvi i casi di indifferibilità ed urgenza, seguendo prioritariamente l’ordine cronologico di emissione.
Per quanto riguarda, invece, gli atti e le comunicazioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 157 (praticamente le comunicazioni di irregolarità e gli altri atti espressamente previsti dalla disposizione), elaborati entro il 31 dicembre 2020, l’invio o la notifica deve avvenire, sempre salvi i casi di indifferibilità ed urgenza, entro il termine previsto dal comma 2 bis, ossia pure entro il 28 febbraio 2022, seguendo sempre il criterio dell’ordine cronologico, seppure con l’eccezione, oltre a quella relativa all’indifferibilità ed urgenza, anche l’applicabilità della sanatoria (con abbandono della sanzione) di cui all’articolo 5 del D.L. 41/21 (Decreto Sostegni).
In pratica, arriveranno prima le comunicazioni “definibili” relative all’annualità 2017 e poi quelle del 2018. A seguire, arriveranno le comunicazioni riguardanti tutte le altre annualità “stoppate” perché comprese nel periodo di sospensione che va dall’8 marzo al 31 dicembre 2020.
Vedremo in seguito, comunque, se la situazione pandemica e le conseguenze economiche consentiranno il rispetto di tale criterio cronologico, oppure se le “spinte” che continuano ad arrivare dai contribuenti in difficoltà, faranno ulteriormente slittare le scadenze attualmente previste.