Pubblicato sulla Guri numero 34 dell’11 febbraio il decreto Mipaaf che disciplina criteri e modalità di accesso ai fondi
PALERMO – È stato pubblicato sulla Guri numero 34 dello scorso 11 febbraio il decreto del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf) che disciplina i criteri e le modalità per la concessione di aiuti a sostegno delle imprese agricole colpite da calamità naturali (quali valanghe, frane, inondazioni, trombe d’aria, uragani, incendi di origine naturale, sismi ed eruzioni vulcaniche), verificatesi fino ai tre anni precedenti all’entrata in vigore del decreto.
Possono beneficiare degli aiuti tutte le imprese attive nel settore della produzione agricola primaria, dell’agricoltura sociale, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e le imprese che svolgono attività agrituristica. Sono, invece, escluse le imprese in difficoltà e quelle che potrebbero dover rimborsare aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno. Gli aiuti sono subordinati al riconoscimento formale del carattere di calamità naturale dell’evento da parte delle autorità competenti e della sussistenza di un nesso causale tra la calamità naturale e il danno subito dall’impresa.
Tra gli interventi finanziabili a beneficio sia delle imprese agricole che di quelle agrituristiche vi sono quelli di riparazione di immobili ad uso produttivo danneggiati, la loro demolizione e ricostruzione se distrutti, al fine di ristabilirne la piena funzionalità; la riparazione di beni mobili strumentali danneggiati o l’acquisto di beni mobili strumentali distrutti e il ristoro dei danni subiti da scorte e prodotti in corso di stoccaggio. Ma non solo: infatti, risultano finanziabili anche gli interventi volti alla compensazione per la perdita di reddito dovuta alla distruzione totale o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione; la costruzione, l’acquisto o il miglioramento di beni immobili finalizzati alla delocalizzazione definitiva dell’attività produttiva, ricompresi gli investimenti eventualmente necessari a rendere definitive le strutture temporanee realizzate nella fase emergenziale e l’acquisto o noleggio per la fornitura e l’installazione di impianti temporanei delocalizzati.
I costi ammissibili sono quelli dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un’autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall’autorità che concede gli aiuti o da un’impresa di assicurazione. Per gli interventi che vanno a ricostituire la perdita di reddito, i costi vengono parametrati sugli indici che vengono usati per calcolare la produzione agricola annua: in particolare, la perdita di reddito è calcolata sulla base dei dati finanziari dell’impresa colpita (utile al lordo di interessi, imposte e tasse, costi di ammortamento e costi del lavoro). Mentre l’intensità dell’aiuto arriva fino al 100% per gli interventi di ripristino del potenziale produttivo preesistente.
Il contributo per gli aiuti avviene a valere sul fondo di solidarietà nazionale, fondo per le emergenze nazionali, fondo di solidarietà dell’Unione europea ed eventuali altre risorse derivanti da provvedimenti nazionali, regionali e delle Province autonome. Gli aiuti possono essere cumulati con altri aiuti di Stato.