Ammortizzatori sociali e non solo, il Decreto Agosto è legge, le novità - QdS

Ammortizzatori sociali e non solo, il Decreto Agosto è legge, le novità

redazione

Ammortizzatori sociali e non solo, il Decreto Agosto è legge, le novità

martedì 20 Ottobre 2020

Convertito nella legge 126/20, contiene importanti provvedimenti per fronteggiare l’emergenza. Bonus assunzioni, indennità per diverse categorie e nuove risorse per sanificazione e Dpi

ROMA – Il Decreto legge 104/2020 è stato convertito in Legge 126/2020, approvata dalla Camera con 265 voti a favore e 180 contrari e pubblicata lo scorso 14 ottobre 2020 in Gazzetta Ufficiale. La manovra da 25 miliardi predispone diversi i provvedimenti per fronteggiare l’emergenza Sars-CoV-2. Tra misure confermate ed interessanti novità, le procedure a supporto della rete imprenditoriale si arricchiscono proponendo diverse alternative.

In dettaglio, la conversione ha riconfermato innanzitutto, la Cassa integrazione guadagni con causale ‘Covid-19 Nazionale’ per un periodo di massimo diciotto settimane diviso in due tranche. La prima di nove settimane esente da contributo integrativo. Le seconde nove, concesse con differenti aliquote a seconda della riduzione del fatturato intercorsa tra il primo semestre del 2020 e il primo semestre del 2019.

Oltre al ricorso ammortizzatori sociali è stato riconfermato il bonus assunzioni 2020 il quale, può essere utilizzato dai datori di lavoro privati, non agricoli, per assunzioni a tempo indeterminato. Il bonus prevede l’esonero dai contributi previdenziali entro il tetto massimo di euro 8.060,00. I requisiti per l’accesso prevedono che il datore di lavoro non abbia usufruito della Cassa integrazione salariale a maggio e giugno del 2020, che non stia facendo richiesta di proroga per le successive 18 settimane e che abbia subito riduzioni di fatturato.

Confermato anche il divieto di licenziamento sino al 31 dicembre 2020 per le imprese che stiano usufruendo di cassa integrazione e che cessino il rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo o con procedure di licenziamento collettivo. Restano ammissibili i licenziamenti per accordo collettivo sindacale, fallimento o cessazione dell’attività lavorativa.
Nel nuovo testo trovano spazio anche indennità per diverse categorie.

In prima istanza viene confermata l’indennità pari ad euro 600,00 dei mesi di giugno e luglio 2020, per i lavoratori stagionali, il cui rapporto di lavoro è stato interrotto tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020. Per il medesimo importo, vengono riconosciute le indennità per i lavoratori intermittenti, autonomi e venditori porta a porta. Prevista per i liberi professionisti iscritti alla cassa professionale è corrisposta un’indennità pari ad euro 1000 per il mese di maggio. Infine, per i lavoratori marittimi è stato predisposto il bonus pari a 600,00 euro.

Le novità che hanno riguardato la conversione sono altrettanto interessanti e affiancano i provvedimenti già predisposti. Nel dettaglio:
• il Senato, integrando l’art. 31, ha stanziato ulteriori 403 milioni di euro per le risorse dell’anno 2020 destinate al credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto per i dispositivi di protezione
• la Cassa integrazione guadagni è stata estesa ai dipendenti del settore mensa e pulizia e ai professionisti dello sport per retribuzioni lorde non superiori ad euro 50.000,00
la decontribuzione per le nuove assunzioni viene ampliata per le imprese con sede legale nell’Italia meridionale. Quest’ultime potranno usufruire dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 di uno sgravio del 30% sui contributi previdenziali per tutti nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato o per tutte le trasformazioni di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato
per i lavoratori fragili cambia la normativa, se fino al 15 ottobre 2020 la loro assenza è stata equiparata al ricovero ospedaliero, dall’entrata in vigore della legge, previa esibizione del certificato medico, potranno lavorare in smart working, anche con mansioni diverse oppure svolgere attività di formazione professionale da remoto
per i genitori con figli inferiore ai 14 anni in quarantena, è stata prevista la possibilità di concordare con l’azienda un periodo di congedo o di lavoro agile. Qualora non fosse possibile, fino a fine anno, fruire dello smart working, il genitore può richiede un periodo di congedo parentale con indennità riconosciuta pari al 50%, per ridurre o sospendere l’attività lavorativa.

Lidia Sicurella

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