Anche il Fisco si prepara ad andare in ferie - QdS

Anche il Fisco si prepara ad andare in ferie

Anche il Fisco si prepara ad andare in ferie

venerdì 26 Luglio 2024

Sospesi dall’1 al 20 agosto gli adempimenti e i versamenti riguardanti le scadenze tributarie. Dal 2024 introdotti due nuovi periodi di sospensione sull’invio di alcuni atti all’Agenzia Entrate

ROMA – Come ogni anno, nel pieno dell’estate, il Fisco concede a se stesso e ai contribuenti una piccola tregua.

Intanto si applica, durante il mese di agosto, la norma di cui all’articolo 1 della legge n. 742/1969, secondo cui i termini di natura processuale, compresi quelli relativi al contenzioso tributario, sono sospesi di diritto dal 1° al 31 agosto di ogni anno e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Slitta, quindi, il termine per la proposizione del ricorso (60 giorni dalla data di notifica dell’atto impugnato) e, qualora il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo (per esempio, per un avviso di accertamento notificato il 10 agosto, il termine per presentare ricorso inizia a decorrere il 1° settembre e scade il 30 ottobre). Se, invece, il termine comincia a decorrere prima dell’inizio del periodo di sospensione, rimane sospeso nel corso del periodo feriale per ripartire alla fine dello stesso (per esempio, per un avviso di accertamento notificato il 15 luglio, il termine per proporre ricorso scade il 14 ottobre).

Alla suddetta sospensione processuale “feriale”, durante l’estate, si affianca poi la sospensione degli adempimenti e dei versamenti (mediante F24) riguardanti le scadenze tributarie dal 1° al 20 agosto di ogni anno, una sospensione prevista dal primo periodo dell’art. 37, comma 11-bis del Dl 223/2006. Inoltre, così come previsto dal secondo periodo del citato art.37 del Dl 223/06, tutti i termini per le richieste di documenti e informazioni che scadono tra il 1 agosto e il 4 settembre, saranno bloccati, con ripresa della decorrenza a partire dal cinque del mese di settembre (quest’anno 05/09/2024).

Nella sospensione, in forza dell’articolo 7 quater, comma 17, del Dl 193 del 22/10/2016, rientrano anche i termini per versare quanto dovuto sulla base dei cosiddetti “avvisi bonari, ma non quelli relativi alle richieste effettuate ai fini dei “controlli sostanziali” (attività di accesso, ispezione, verifica) oppure ai fini dei rimborsi Iva.

Da quest’anno, inoltre, grazie all’articolo 10, comma 1, del Decreto legislativo n.1 del 2024 (“Decreto adempimenti” emanato in forma della legge delega sulla riforma tributaria), sono stati introdotti due nuovi periodi di sospensione nell’arco dell’anno (dal 1° agosto al 31 agosto e dal 1° dicembre al 31 dicembre), relativi all’invio di alcune tipologie di atti dell’Agenzia delle Entrate (a meno che non ricorrano casi di indifferibilità e urgenza), come le comunicazioni dei controlli automatizzati di cui agli articoli 36 bis del Dpr n. 600 del 1973 e 54 bis del Dpr n. 633 del 1972; le comunicazioni dei controlli formali delle dichiarazioni, di cui all’articolo 36 ter del Dpr n. 600 del 1973; delle comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all’art.1, comma 412, della legge n.311 del 2004; delle lettere di invito per l’adempimento spontaneo (“compliance”), di cui all’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il successivo comma 2 dell’art. 10 dello stesso decreto Adempimenti stabilisce che resta invariato quanto stabilito dall’art. 7 quater, comma 17 del Dl 193/2016, nel senso nel periodo dal 1° agosto al 4 settembre sono sospesi i termini di 30 giorni previsti per i versamenti collegati agli avvisi bonari (36 bis, 54 bis e 36 ter), e per quelli relativi ai redditi a tassazione separata.

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