Appalti, da Anac vademecum per affidamenti - QdS

Appalti, da Anac vademecum per affidamenti

Appalti, da Anac vademecum per affidamenti

martedì 12 Maggio 2020

L’Anticorruzione ricorda le norme in vigore per semplificare le procedure durante il coronavirus e i periodi di emergenza. Come accelerare: in alcuni casi, il Codice prevede la possibilità di non pubblicare il bando o l’avviso

PALERMO – Al fine di assicurare celerità alle procedure di affidamento correlate all’attuale emergenza sanitaria, l’Autorità nazionale anticorruzione ha realizzato un apposito vademecum contenente gli estratti normativi che prevedono accelerazione o semplificazione delle procedure di gara in casi eccezionali. L’obiettivo è fornire alle amministrazioni una ricognizione delle norme attualmente in vigore, non solo per far fronte all’attuale stato emergenziale ma anche in tutte quelle ipotesi in cui si rendano necessarie, in presenza dei presupposti di legge, un’accelerazione o una semplificazione delle gare.

In particolare, l’Anac richiama il decreto legislativo 50/2016, il cosiddetto Codice degli appalti, all’articolo 63 comma 2 lettera c, secondo cui si può procedere all’affidamento senza preventiva pubblicazione di bando o avviso, non incorrendo in illegittimità della procedura, nei casi in cui si garantisce il rispetto di necessarie forme minime di pubblicità (avviso volontario in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o in Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana in ragione dell’importo) e il rispetto del termine dilatatorio di dieci giorni prima della stipulazione del contratto. Ciò consente di negoziare direttamente con i potenziali contraenti.

In caso di mancata pubblicazione del bando è necessario individuare almeno cinque operatori economici, secondo i principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, e selezionare l’operatore economico con le condizioni più vantaggiose. Ciò è possibile nei casi di estrema urgenza determinati da eventi imprevedibili, per emergenze di protezione civile e nei casi urgenti di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati.

Inoltre, secondo quanto ricordato dal vademecum, l’articolo 63 del Codice degli appalti al comma 2 lettera b prevede anche la possibilità di procedere all’affidamento diretto ad un operatore economico preselezionato, nel caso in cui questo risulti essere l’unico in grado di consegnare le forniture necessarie, nel rispetto dei vincoli tecnici e temporali imposti dall’estrema urgenza.

Diversi sono i casi in cui è possibile anche stipulare in anticipo i contratti, in osservanza dell’articolo 32 del Codice degli appalti: infatti, si va dal caso di un appalto basato su un accordo quadro al caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione, poi ancora nei casi in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito e quando gli importi sono inferiori alla soglia comunitaria nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico.

A prescindere dalla stipulazione del contratto, le stazioni appaltanti possono dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza per ovviare a situazioni di pericolo (in cui sono coinvolte persone, animali o cose, igiene e salute pubblica, patrimonio storico, artistico e culturale) e nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione può determinare un grave danno all’interesse pubblico (compresa la perdita di finanziamenti comunitari).

Nelle ipotesi in cui si proceda all’affidamento con procedura negoziata senza bando per motivi di urgenza o all’esecuzione diretta in somma urgenza, i subappaltatori possono autocertificare il possesso dei requisiti.

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