La recente pronuncia del Tar Sicilia, Palermo, Sez. I, sentenza n. 2914 del 22 dicembre 2025, segna un importante punto di approdo nella disciplina dei consorzi stabili, affrontando una questione di crescente rilevanza pratica: la possibilità di affiancare nuove consorziate in corso di esecuzione del contratto per ragioni organizzative, anche quando queste non appartenessero alla compagine consortile al momento della presentazione dell’offerta.
Il caso e la questione giuridica
La vicenda trae origine dalla richiesta avanzata dal Consorzio Alfa, aggiudicatario di un appalto di lavori, di affiancare una nuova consorziata (Beta s.r.l.) a quelle già designate in gara. La necessità organizzativa era emersa a causa dell’ampio lasso temporale intercorso tra la presentazione dell’offerta e la consegna definitiva dei lavori, durante il quale le consorziate inizialmente designate avevano assunto altre commesse, rendendo necessaria l’integrazione della compagine esecutiva. Anas aveva opposto diniego alla richiesta, richiamando una clausola del disciplinare di gara che richiedeva espressamente che “i consorziati designati in addizione od in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta, debbono appartenere alla compagine consortile sin dalla data di presentazione dell’offerta”. Tale previsione risultava non in possesso di Beta s.r.l., che era entrata a far parte Consorzio successivamente.
Il quadro normativo di riferimento
Il Tar siciliano ha fondato la propria decisione sull’art. 48, comma 7-bis, del d.lgs. 50/2016, norma che ha codificato espressamente la possibilità di modifiche soggettive delle consorziate inizialmente indicate. Tale disposizione ammetteva la modifica soggettiva in tre distinte ipotesi: ipotesi ex art. 48 commi 17 e 18 (relative alle ipotesi di fallimento e interdizione dell’impresa); nonché ex comma 19, che ammette la modifica soggettiva “per esigenze organizzative”; nonché per fatti o atti sopravvenuti. Tale interpretazione ha ricevuto ulteriore conferma nel nuovo codice degli appalti (d.lgs. n. 36/2023), che all’articolo 97 ammette oggi espressamente la sostituzione della consorziata in difetto dei requisiti, rendendo a maggior ragione possibile la sostituzione e l’affiancamento per ragioni organizzative.
La natura giuridica del consorzio stabile
Centrale nell’argomentazione del Tar è la ricostruzione della peculiare natura giuridica del consorzio stabile, che il Tar delinea richiamando la consolidata giurisprudenza amministrativa. Come evidenziato nella pronuncia, l’elemento qualificante è la “comune struttura di impresa” da intendersi quale “azienda consortile” utile ad eseguire in proprio le prestazioni affidate.
I limiti alla modifica soggettiva
Il Tar chiarisce che l’ampio spettro di ragioni che possono legittimare la modifica soggettiva trova un unico limite sostanziale: la modifica non deve essere “finalizzata ad eludere” in sede di gara “la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all’impresa consorziata”. Tale limitazione, tuttavia, non opera nell’ipotesi in cui la consorziata indicata in affiancamento non risultasse aderire alla compagine del consorzio al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte “atteso che nella disposizione sopra citata non vi è alcuna limitazione in tal senso”.
L’illegittimità delle clausole restrittive
Il Tar ha quindi dichiarato espressamente l’illegittimità della clausola del disciplinare di gara che richiedeva l’appartenenza alla compagine consortile sin dalla data di presentazione dell’offerta. La pronuncia si inserisce in un orientamento giurisprudenziale consolidato che ha progressivamente riconosciuto la flessibilità organizzativa dei consorzi stabili, purchè esso rimanga nella sua totalità in possesso dei requisiti richiesti dalla lex specialis.
Le implicazioni pratiche per le imprese
La decisione del Tar siciliano assume particolare rilevanza pratica, considerando la frequenza con cui, negli appalti pubblici, si verificano situazioni analoghe a quella oggetto della pronuncia, consentendo di attuare le necessarie riorganizzazioni della compagine esecutiva. La sentenza chiarisce che tali esigenze organizzative, purché genuine e non elusive dei controlli sui requisiti di partecipazione, possono essere soddisfatte attraverso l’affiancamento di nuove consorziate, anche se non appartenenti alla compagine consortile al momento della gara.
Conclusioni
La pronuncia del Tar Sicilia rappresenta un importante contributo alla definizione del regime giuridico dei consorzi stabili. La possibilità di affiancare nuove consorziate in corso di esecuzione per ragioni organizzative, anche quando non appartenenti alla compagine consortile al momento della gara, trova oggi solido fondamento normativo nell’articolo 97 del D Lvo 36/2023, in coerenza con i principi eurounitari di concorrenza e partecipazione.
Lino Barreca
Avvocato

