La recente pronuncia del Tar Lombardia n. 227 del 19 gennaio 2026, offre un’importante occasione di riflessione sui meccanismi di esclusione dalle gare pubbliche per grave illecito professionale nel nuovo Codice dei contratti pubblici. La decisione, che ha accolto il ricorso di una società esclusa da una procedura di gara di forniture, illumina aspetti cruciali della disciplina introdotta dal d.lgs. 36/2023.
Il quadro normativo di riferimento
Il nuovo Codice ha profondamente innovato la disciplina delle esclusioni, distinguendo tra cause di esclusione automatica (art. 94) e non automatica (art. 95). L’articolo 98 disciplina specificamente l’illecito professionale grave, configurando un sistema articolato che richiede la sussistenza cumulativa di tre condizioni: elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale, idoneità dello stesso ad incidere sull’affidabilità e integrità dell’operatore, e adeguati mezzi di prova.
La tassatività delle fattispecie escludenti
Il Tar specifica che, diversamente dal D Lvo 50/16, il Nuovo Codice introduce un catalogo tassativo di fattispecie che possono integrare l’illecito professionale grave, tra cui rilevano particolarmente i reati di cui all’art. 94, comma 1 (lett. g), e la “contestata o accertata commissione” di altri specifici reati (lett. h). Questa distinzione terminologica non è casuale: mentre per alcuni reati è sufficiente la mera contestazione, per altri è richiesto un accertamento più solido.
La rilevanza temporale dell’illecito professionale
Un aspetto centrale della sentenza riguarda la rilevanza temporale dell’illecito professionale. Il Tar ha correttamente applicato il principio consolidato dalla giurisprudenza secondo cui, per gli illeciti professionali derivanti da reati rilevanti ex art. 94, il termine triennale di rilevanza decorre dalla data di emissione degli atti processuali che danno evidenza al fatto imputato, non dalla commissione del fatto stesso. Come chiarito dal Consiglio di Stato, sentenza n. 6584/2023, “il termine triennale deve pertanto decorrere dal fatto storico commesso o comunque dal momento in cui il fatto sia processualmente emerso in modo obiettivamente acquisibile dalla stazione appaltante”.
Nel caso di specie, il Tar ha ritenuto che il triennio di rilevanza fosse iniziato a decorrere dal 6 agosto 2020, data di adozione della deliberazione Asp che aveva dato evidenza ai fatti contestati, con conseguente scadenza il 6 agosto 2023, oltre un anno prima dell’indizione della procedura di gara.
Il rapporto tra procedimenti penali e cause di esclusione
La sentenza affronta anche il delicato rapporto tra procedimenti penali pendenti e valutazione dell’affidabilità professionale. Il Tar ha chiarito che la pendenza di un procedimento penale per fattispecie di reato che non risultano più idonee ad assumere rilevanza quale circostanza fattuale valutabile per un’ipotesi di grave illecito professionale ex art. 98 del Codice non può giustificare l’esclusione dell’operatore economico.
Questa precisazione assume particolare rilievo alla luce della disciplina dell’esclusione di cui all’art. 96, che stabilisce criteri temporali precisi per la rilevanza delle cause di esclusione. Il comma 10 dell’articolo 96 prevede infatti che le cause di esclusione di cui all’art. 95 rilevano “per tre anni decorrenti rispettivamente” da specifici momenti processuali, introducendo un sistema di decorrenza differenziato a seconda della tipologia di illecito.
La semplificazione della disciplina e i suoi effetti
Un aspetto particolarmente interessante della pronuncia riguarda l’applicazione della disciplina semplificata introdotta dal nuovo Codice. Il Tar ha osservato che la semplificazione normativa ha comportato una “compiuta delimitazione del perimetro soggettivo della sua applicazione”, con la conseguenza che l’illecito professionale grave “rileva solo se compiuto dall’operatore economico offerente” o dai soggetti specificamente indicati (Amministratore, Direttore tecnico etc.) Nel caso in ispecie riguardava solo un semplice dipendente.
Le misure di self-cleaning e la loro efficacia
La sentenza tocca anche il tema delle misure di self-cleaning, evidenziando come l’operatore economico avesse posto in essere “immediate misure di self cleaning” sospendendo i dipendenti coinvolti e attivando procedure di verifica interna. Questo aspetto assume particolare rilevanza alla luce della giurisprudenza che ha chiarito come le misure correttive debbano essere “proporzionate alla gravità dell’illecito e idonee a prevenire ulteriori violazioni”, come già precisato dal Tar Lazio, sentenza n. 11961/2025.
Considerazioni conclusive
La pronuncia del Tar Lombardia si inserisce in un quadro giurisprudenziale consolidato che ha progressivamente chiarito i contorni applicativi della disciplina dell’illecito professionale grave. La decisione conferma l’importanza di una valutazione puntuale della rilevanza temporale degli illeciti e della necessità di un’applicazione rigorosa dei criteri normativi.
Il nuovo Codice dei contratti pubblici ha certamente semplificato la disciplina, ma ha anche introdotto meccanismi più sofisticati di valutazione dell’affidabilità professionale. La giurisprudenza amministrativa sta progressivamente delineando i criteri interpretativi di questa nuova disciplina, contribuendo a definire un quadro di maggiore certezza per operatori economici e stazioni appaltanti.
La sentenza in commento rappresenta un tassello importante di questo percorso evolutivo, confermando l’orientamento giurisprudenziale che privilegia un’applicazione rigorosa ma proporzionata delle cause di esclusione, nel rispetto dei principi di tassatività e di massima partecipazione che informano l’intero sistema degli appalti pubblici.
Avvocato Lino Barreca

