La recente sentenza del Tar Salerno n. 483 del 9.3.2026, offre un contributo significativo all’interpretazione della nuova disciplina in materia di accesso agli atti nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, introdotta dal d.lgs. n. 36/2023.
Il quadro normativo di riferimento
Il nuovo Codice ha introdotto una disciplina innovativa in materia di accesso agli atti di gara. Il comma 3 dell’art. 36 D Lvo 36/2023 stabilisce che nella comunicazione dell’aggiudicazione la stazione appaltante “dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte”, formulate dagli operatori, che consente l’esclusione dell’accesso in relazione alle informazioni che costituiscano segreti tecnici o commerciali. Il comma 4 introduce il rito processuale “super-accelerato”: “Le decisioni di cui al comma 3 sono impugnabili ai sensi dell’articolo 116 del codice del processo amministrativo, con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale dell’aggiudicazione”.
La fattispecie esaminata dal TAR
La ditta Alfa seconda classificata aveva formulato istanza di accesso in data 1.9.2025. La stazione appaltante aveva comunque pubblicato sul portale di gara in data 5.9.2025, l’offerta dell’aggiudicataria parzialmente oscurata, unitamente alla richiesta di oscuramento. Dopo il sollecito della ricorrente del 25.9.2025, con nota del 30.9.2025 l’amministrazione (con nota “meramente confermativa”) confermava la pubblicazione dell’offerta in forma parzialmente oscurata. Il ricorso avverso il diniego di accesso veniva notificato solo il 2 ottobre 2025 e depositato il 3 ottobre, quindi ben oltre il termine di dieci giorni dalla pubblicazione del 5.9.2025.
La questione della configurabilità del provvedimento implicito
Il Tar ha affrontato preliminarmente la questione della configurabilità di una decisione implicita di oscuramento. Pur richiamando gli stringenti limiti di configurabilità del provvedimento implicito (che richiede un collegamento univoco tra l’atto adottato o la condotta tenuta dall’amministrazione e la determinazione che da questi si pretende di ricavare) il Tar ha ritenuto configurabile una decisione implicita di accoglimento dell’istanza di oscuramento, in quanto la stazione appaltante aveva contestualmente pubblicato sia l’offerta parzialmente oscurata sia la richiesta di oscuramento dell’aggiudicataria. Tale circostanza, secondo il Collegio, poneva la ricorrente nelle condizioni di conoscere le ragioni sostanziali della determinazione implicita, atteso che le parti oscurate erano agevolmente ricavabili dal confronto fra i due documenti.
Il dies a quo del termine decadenziale
La questione centrale affrontata dalla sentenza ha quindi riguardato l’individuazione del momento da cui decorreva il termine decadenziale di dieci giorni per l’impugnazione delle decisioni di oscuramento. Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha registrato un vivace dibattito, con l’emersione di due orientamenti principali. Secondo un primo orientamento, il termine breve di dieci giorni si applica sempre, con decorrenza dalla comunicazione dell’aggiudicazione, anche laddove l’ostensione sia assente o parziale, pur senza dare atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento, ravvisandosi una determinazione implicita sul punto.
Un secondo orientamento, invece, ritiene che il termine decadenziale non possa applicarsi nelle ipotesi in cui la stazione appaltante ometta integralmente o parzialmente di mettere a disposizione le offerte senza dare atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento, restando tali ipotesi soggette integralmente alla disciplina ordinaria dell’art. 116 c.p.a. (ossia ricorso avverso il diniego di accesso entro 30 gg e non 10); quindi nega in buona sostanza il diniego “implicito”. Il Tar Salerno mostra di aderire al primo orientamento, ritenendolo preferibile “laddove (e nei limiti in cui) sia ravvisabile una decisione implicita di oscuramento”.
La ratio della riforma e le esigenze di celerità
La sentenza si inserisce nel solco dell’interpretazione finalistica della riforma operata dal nuovo Codice dei contratti pubblici. La nuova disciplina mira a “ridurre i tempi dell’eventuale contenzioso che può venirsi a creare rispetto alla procedura di gara”. Il rito super-accelerato introdotto dall’art. 36 risponde a tali esigenze attraverso una duplice compressione temporale: termine di impugnazione ridotto a dieci giorni e decisione accelerata.
Profili critici e questioni aperte
La soluzione interpretativa adottata dal Tar Campania-Salerno, pur coerente con l’orientamento prevalente nella giurisprudenza di merito, solleva alcuni profili critici che meritano attenzione.
In primo luogo, la configurabilità del provvedimento implicito di oscuramento richiede un’attenta valutazione caso per caso, dovendo sussistere con chiarezza quel collegamento univoco tra la condotta dell’amministrazione e la determinazione “implicita” che da essa si pretende di ricavare.
In secondo luogo, la sentenza non affronta espressamente la questione della compatibilità della disciplina del rito super-accelerato con il diritto di difesa costituzionalmente garantito dall’art. 24 Cost., , che richiede la conoscenza piena e tempestiva degli elementi necessari per articolare le proprie deduzioni.
Lino Barreca
Avvocato

