CATANIA – Nel giro di due mesi, altrettanti colpi di scena. Sono quelli che si sono registrati in uno dei sette lotti dei lavori di riqualificazione della zona industriale di Catania. Interventi su cui il Comune ha avuto l’opportunità di puntare – attraverso le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione e l’annesso accordo stipulato con i governi nazionale e regionale – con l’obiettivo di rendere più sicure e funzionali le strade che ogni giorno vengono percorse da centinaia di mezzi, molti dei quali pesanti, ma anche di migliorare il decoro urbano di un’area della città che negli anni ha sofferto carenze in fatto di manutenzione.
Gara d’appalto blocchi Palma I e Martino: cosa è successo
Le gare d’appalto sono state già tutte aggiudicate da mesi, ma una è rimasta in bilico fino ai giorni scorsi. Si tratta di quella riguardante i blocchi Palma I e Martino, con un valore a base d’asta di oltre sette milioni e mezzo, dei quali più di cinque riservati a opere su carreggiate e marciapiedi. All’origine di tutto c’è stata una contesa riguardante le decisioni prese dalla commissione giudicatrice e la definizione della graduatoria.
La vicenda, a cui il Quotidiano di Sicilia già a marzo aveva dedicato un pezzo (leggi qui) raccontando il primo atto della querelle giudiziaria che ne è seguita, è sostanzialmente questa: a finire nel mirino delle imprese che si erano piazzate seconde a pari merito in classifica – la Edil Costruzioni Siciliana e l’Ati formata da Coger e Vlg – era stato il metodo con cui è stata calcolata la soglia di anomalia, ovvero il ribasso che potrebbe non garantire l’esatta realizzazione delle opere.
Codice appalti 2023 e calcolo della soglia di anomalia
Per arrivare a stabilire qual è la percentuale esatta, vengono effettuati calcoli complicati. Quando le offerte sono almeno 15, come nel caso in questione, il codice degli appalti prevede che il primo passo da compiere sia effettuare il cosiddetto “taglio delle ali”. Sostanzialmente si tratta di escludere dalle operazioni aritmetiche il 10 per cento delle offerte con i ribassi più alti e il 10 per cento di quelle con i ribassi più risicati. La lite che ha riguardato il lotto Blocchi Palma I e Martino è nata dalle decisioni prese dalla commissione per ciò che concerne i casi in cui più partecipanti presentano lo stesso ribasso. Cosa fare? Considerarle come offerte distinte oppure come un’unica offerta? Un particolare non da poco, in quanto da ciò scaturisce l’individuazione delle ali da tagliare. E di conseguenze la soglia di anomalia.
Sentenza Tar e ribaltamento del Cga
I commissari hanno optato per considerarle distinte. Fatto questo, hanno stabilito l’aggiudicazione della gara alla Gmp Costruzioni, per un importo pari a 4.953.169,29 derivante da un ribasso del 32,2349 per cento. Edil Costruzioni Siciliana e l’Ati Coger-Vlg hanno però messo in discussione la decisione, ritenendo che, normativa alla mano, la commissione avrebbe dovuto applicare il metodo del “blocco unitario” già utilizzato in passato con i precedenti codici degli appalti. Il blocco unitario prevede che a prescindere dal numero di offerenti, se i ribassi sono uguali vanno considerati come un’unica offerta nel momento in cui si calcolano le ali da escludere.
Una tesi che in primo grado era stata accolta dal Tar di Catania che, a febbraio, ha accolto il ricorso della Edil Costruzioni Siciliana, stabilendo che Palazzo degli Elefanti avrebbe dovuto procedere alla “rinnovazione del calcolo della soglia di anomalia da eseguirsi nel rispetto delle prescrizioni conformative contenute nella presente pronuncia”. Rifare le operazioni avrebbe significato individuare una nuova soglia di anomalia che avrebbe portato a porre prime in graduatoria a pari merito Edil Costruzioni Siciliana e l’Ati Coger-Vlg, con la conseguente necessità di effettuare un sorteggio per stabilire chi dei due partecipanti si sarebbe aggiudicato i lavori.
Decisione del Cga: graduatoria ripristinata
Ma a stravolgere tutto è stato il Consiglio di giustizia amministrativa (Cga). La sezione giurisdizionale presieduta dal giudice Ermanno De Francisco il 7 aprile ha pubblicato una sentenza che smentisce quanto stabilito dal Tar, restituendo a Gmp Costruzioni l’aggiudicazione. “Merita accoglimento la doglianza che deduce l’erroneità della tesi circa l’applicabilità, al caso di specie, del cosiddetto blocco unitario ai fini della determinazione matematica della soglia di anomalia in presenza di offerte di egual ribasso”, si legge nella sentenza. Per il Cga, la scelta del Comune di considerare autonome le offerte con lo stesso ribasso è stata giustificata da diversi fattori, a partire dall’avere specificato questo orientamento già negli atti di gara.
“La scheda informazioni pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di Catania indicava, quale algoritmo offerte anomale, il Metodo A (taglio delle ali con criterio assoluto offerte pari anomale)”, viene ricostruito dal Cga. Per metodo assoluto si intende quello in cui le offerte con lo stesso ribasso vengono considerate in maniera distinta. “La tesi del Tar secondo cui il dato primario di riferimento debba essere letto, in asserita continuità con la disciplina previgente, nel senso della erroneità del metodo assoluto, ritenendosi viceversa corretto il blocco unitario, alla luce della disciplina vigente non può essere condivisa – affermano i giudici del Consiglio di giustizia amministrativa – La scelta dei criteri di individuazione automatica delle offerte anomale costituisce espressione della discrezionalità tecnica, di cui l’amministrazione è titolare per il conseguimento e la cura dell’interesse pubblico ad essa affidato dalla legge. Tale discrezionalità tecnica è stata – si legge – correttamente prevista ed esercitata dal Comune di Catania, così come correttamente l’individuato criterio è stato applicato”.
In passato il Consiglio di Stato si era espresso a favore del principio del blocco unitario. Tuttavia, fa notare il Cga, quel pronunciamento era stato fatto in un momento in cui era in vigore il codice degli appalti del 2016. Non l’attuale approvato nel 2023. Peraltro, per dirla tutta, già nel 2019 un decreto legge aveva apportato delle modifiche imponendo che le offerte con lo stesso ribasso andassero considerate “distintamente”. La nuova sentenza rimette così nelle condizioni di ripristinare la graduatoria originaria e affidare i lavori alla Gmp Costruzioni, a cui il Comune potrà affidare il cantiere.

