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Arriva la proroga per lo Split payment: si valuta un’estensione per altri tre anni

Arriva la proroga per lo Split payment: si valuta un’estensione per altri tre anni

La decisione è stata confermata dal ministero dell’Economia e delle Finanze nel corso di un recente Question time. Un sistema particolare di applicazione dell’Iva che riguarda cessioni di beni e prestazioni di servizi

ROMA – Con risposta a due Question time del 17 giugno scorso (5-05501 e 5-05506), il ministero dell’Economia e delle Finanze ha fatto sapere che lo speciale regime riservato agli Enti pubblici, lo Split payment, resterà applicabile anche oltre la sua scadenza del 30 giugno 2026, stabilita con la proroga dell’Unione europea del 2023. Probabilmente per altri tre anni.

La Commissione europea, infatti, ha adottato la proposta di deroga che dovrà ora essere approvata dal Consiglio europeo e che consentirà la permanenza del cennato regime speciale Iva.

Come purtroppo accade spesso, queste notizie giungono proprio a ridosso dalla scadenze, creando grossi problemi ai soggetti interessati che, a pochi giorni dal termine, non sono in grado di conoscere le regole da applicare e di adeguare la loro organizzazione al sistema che sarà in vigore.

Cos’è lo Split payment e come funziona

Lo Split payment (scissione dei pagamenti), è stato istituito a decorrere dal 1 gennaio 2015, dall’art.17 ter Dpr 633/72, articolo quest’ultimo introdotto con la legge 190/2014, ossia dalla legge di stabilità del 2015. Si tratta di un sistema particolare di applicazione dell’Iva che riguarda le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi poste in essere nei confronti di enti pubblici.

Con il Decreto Mef del 23 gennaio 2015, è stata data attuazione a tali disposizioni, precisando, anche grazie all’art.1 del Dl 50/2017, i soggetti (pubblici) che, operando come cessionari o committenti, impongono l’applicazione delle nuove regole. Restato esclusi dal meccanismo dello Split payment i professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenuta d’acconto, i soggetti in regime forfettario, i soggetti che applicano il meccanismo dell’inversione contabile (“reverse charge”), i soggetti che applicano regimi speciali Iva, operazioni non documentate da fattura ma attraverso altri strumenti, come lo scontrino o la ricevuta fiscale. I soggetti pubblici nei confronti dei quali si applica lo Split payment, comunque, risultano da un apposito elenco pubblicato annualmente dal Mef.

Fatturazione e versamento dell’Iva con la scissione dei pagamenti

Con il regime in questione, il prestatore o cedente, che pone in essere un’operazione nei confronti dei soggetti pubblici precedentemente cennati, emette fattura con l’annotazione “scissione dei pagamenti” e con le consuete modalità. L’Iva, però, diversamente dal corrispettivo, non viene incassata dal fornitore, ma viene versata all’Erario direttamente dall’Ente pubblico. Praticamente, non è consentito al cedente/prestatore il diritto della rivalsa e, conseguentemente, si crea spesso, in capo all’esercente (privato) che pone in essere la cessione o la prestazione, una situazione creditoria, non potendo eseguire, quantomeno per le citate operazioni, la compensazione (quella “verticale”, ossia Iva da Iva). In sede di registrazione della fattura, dunque, l’Iva verrà annotata nel registro Iva vendite ma non farà parte dell’imposta “a debito” da indicare nella liquidazione periodica.

L’esigibilità dell’imposta (momento al quale è legato l’obbligo del versamento dell’Iva) resta ancorata al momento in cui il corrispettivo della fattura viene pagato al fornitore. L’Ente pubblico, tuttavia, ha la possibilità di optare per l’esigibilità anticipata, al momento in cui ricevono la fattura. Il versamento dell’Iva deve essere effettuato entro il 16 del mese successivo alla data in cui scatta l’esigibilità della stessa.

Modalità di versamento dell’Iva per gli enti pubblici

Più in particolare, l’Ente pubblico ha la possibilità di versare l’imposta:

  • entro il giorno 16 di ogni mese in relazione all’ammontare dell’Iva divenuta esigibile nel mese precedente;
  • in ciascun giorno del mese in relazione alle fatture la cui imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
  • per singola fattura la cui imposta è divenuta esigibile.

L’Iva da Split payment non è compensabile e si versa utilizzando appositi Codici tributo (risoluzione n. 15/E/2015) e con una delle seguenti modalità:

  • le Pubbliche amministrazioni titolari di conto corrente presso Banca d’Italia versano l’Iva con il modello F24 Enti pubblici;
  • le Pubbliche amministrazioni titolari di conto corrente presso banche convenzionate o Poste italiane versano l’Iva, ai sensi dell’art. 17 del Dlgs 241/1997 (versamento unitario).

Le criticità dello Split payment per le imprese

È chiaro che lo Split payment è una misura antievasione, essenzialmente volta ad evitare che l’Iva pagata dalla Pubblica amministrazione possa correre il rischio di non essere versata dai soggetti (privati) che la riscuotono per rivalsa. Nel contempo, come già detto, può creare grossi problemi di liquidità per le aziende. Ed è questo il motivo per cui l’Unione europea, pur avendo concesso ancora una volta l’autorizzazione alla proroga, non vede di buon occhio questa regola italiana e di pochi altri Paesi europei.

Salvatore Forastieri
già dirigente superiore ministero delle Finanze, Garante del contribuente e giudice Corte giustizia tributaria secondo grado Sicilia