Possibile accedere al servizio on line dedicato mediante Spid oppure tramite patronati
Dal 1° aprile 2019 via alla trasmissione telematica direttamente all’Inps
ROMA – La disciplina dell’assegno per il nucleo familiare dispone la corresponsione agli aventi diritto, in possesso di determinati presupposti previsti dalla legge, delle prestazioni familiari a cura del datore di lavoro alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione, fermo restando il successivo conguaglio da parte dell’Istituto.
Il datore di lavoro assume, dunque, la qualità di mero anticipatore delle somme dovute a titolo di prestazione familiare, poiché l’unico soggetto obbligato ex lege al pagamento è l’Inps.
Con la recente circolare n. 45 del 2019, l’Inps fornisce indicazioni in merito alle nuove modalità̀ di presentazione della domanda di assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo, che a decorrere dal 1° aprile 2019 dovrà avvenire in modalità̀ telematica direttamente all’Inps con il modello “Anf/Dip” (Sr16), al fine di garantire all’utenza il corretto calcolo dell’importo spettante e assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Mentre, per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato (Oti) permane la presentazione cartacea al datore di lavoro utilizzando il modello “Anf/Dip” (SR16) cartaceo.
Dunque, dal 1° aprile 2019, il lavoratore presenterà la domanda di assegno per il nucleo familiare in modalità telematica direttamente all’Inps:
– se in possesso di Pin dispositivo mediante il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, di un’identità Spid (Sistema Pubblico d’Identità Digitale) o di Cns (Carta Nazionale dei Servizi);
– in alternativa, tramite patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Gli importi calcolati dall’Istituto saranno messi a disposizione del datore di lavoro, dal 1° aprile 2019, all’interno del proprio Cassetto previdenziale aziendale, con specifica indicazione del codice fiscale del lavoratore. Il datore di lavoro, di conseguenza, erogherà gli importi per la prestazione familiare indicati dall’Istituto, con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili. L’utente potrà̀, anch’esso, accedendo nella propria area riservata nella specifica sezione “Consultazione domanda” visionare l’esito della domanda presentata. In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare o dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve presentare telematicamente una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura “Anf Dip”.
Qualora il lavoratore abbia richiesto assegni per il nucleo familiare arretrati, il datore di lavoro potrà̀ pagare al lavoratore e conguagliare attraverso il sistema Uniemens esclusivamente gli assegni relativi ai periodi durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze. Nel caso di ditte non più attive, in quanto cessate o fallite, il lavoratore potrà farne richiesta, nel limite della prescrizione quinquennale, del pagamento diretto all’Istituto.
Le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 30 giugno 2019 con il modello “Anf/Dip” restano valide. Nel periodo compreso fra il 1° aprile 2019 e il 30 giugno 2019, i datori di lavoro potranno erogare le prestazioni di assegno per il nucleo familiare, e procedere al relativo conguaglio, sulla base sia di domande cartacee presentate dal lavoratore al datore di lavoro entro e non oltre il 31 marzo 2019, che di domande presentate telematicamente all’INPS dal 1° aprile 2019.
Maria Papotto