Home » Assegno mantenimento del coniuge e riduzione

Assegno mantenimento del coniuge e riduzione

Assegno mantenimento del coniuge e riduzione
assegno mantenimento

Il covid19 ha avuto conseguenze anche sull’assegno di mantenimento

Il coronavirus oltre che sulla salute ha avuto una diretta conseguenza negativa anche nella regolazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, laddove è previsto il versamento mensile dell’assegno di mantenimento a favore dell’altro coniuge e dei figli della coppia. Il provvedimento che prevede il pagamento del predetto assegno, avendo un’efficacia temporanea – e cioè “rebus sic stantibus” (stando così le cose ) – è soggetto ad eventuale revisione – in maggiore o minor misura – tutte le volte che mutano le condizioni economiche dell’uno o di entrambi i coniugi.

Appunto a seguito della pandemia, molti lavoratori e professionisti hanno visto assottigliarsi improvvisamente il loro reddito, per cui non sono più in grado di corrispondere puntualmente quanto era stato loro imposto. In questo caso, l’unica arma a disposizione è quella di rivolgersi al Tribunale della sezione famiglia, per ottenere un provvedimento di modifica. L’istanza va presentata presso la relativa cancelleria, con allegata la documentazione o le prove della diminuzione del proprio reddito.

Il Tribunale, dopo aver fissato l’udienza, provvederà in merito entro breve termine tenendo sempre conto, però, del carico giudiziario che attualmente non è indifferente. Se così è, esiste un’altra soluzione alternativa che è quella – molto più veloce, più economica e con lo stesso risultato – di recarsi presso il proprio avvocato, per promuovere “la negazione assistita” od anche la mediazione.

Senz’altro da preferire, però, è la prima. Infatti, la negoziazione assistita – introdotta nell’anno 2014 – è una procedura semplice che si svolge alla presenza delle parti e dei loro rispettivi avvocati. Questi redigono assieme una scrittura, con la quale vengono modificati consensualmente i rapporti economici tra i coniugi che erano stati in precedenza concordati. A titolo informativo ricordiamo che il coniuge che si sottrae al pagamento dell’assegno di mantenimento – previa la presentazione della querela da parte dell’altro coniuge – può essere punito, ai sensi dell’art 570 c.p., alla pena sino ad un anno oppure con la multa sino ad € 1032,00.