C’è tempo fino al 30 giugno 2026 per presentare la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) e ottenere il ricalcolo dell’Assegno unico universale sulla base dell’effettiva situazione economica del nucleo familiare, con riconoscimento degli importi dovuti a partire da marzo. Chi non presenta l’Isee ha comunque diritto alla prestazione ma riceverà esclusivamente l’importo minimo previsto dalla normativa vigente.
Assegno unico e Isee
L’importo dell’Assegno unico universale non è uguale per tutti ma viene calcolato sulla base dell’Isee del nucleo familiare, dell’età dei figli e di altri parametri stabiliti dalla legge. La misura prevede una quota principale, il cui valore si riduce con l’aumentare dell’indicatore economico, alla quale possono aggiungersi ulteriori maggiorazioni riconosciute in particolari situazioni familiari.
La nuova circolare Inps
Dall’1 gennaio 2026 è entrata in vigore una nuova disciplina dell’Isee dedicata alle prestazioni familiari e di inclusione, prevista dalla normativa recente, che si applica a una serie definita di misure erogate dall’Inps, tra cui rientra anche l’Assegno unico universale. L’ente, con una circolare del 30 gennaio 2026, ha chiarito che questo nuovo indicatore viene utilizzato per il ricalcolo dell’importo dell’Auu a partire dalla mensilità di marzo 2026. Per i mesi di gennaio e febbraio, invece, il riferimento resta l’Isee già in corso di validità al 31 dicembre 2025.
Cosa succede se non si ha Isee
L’Assegno Unico Universale, in quanto misura di carattere universale, viene riconosciuto anche nei casi in cui non sia presente un Isee o quando questo superi la soglia massima prevista annualmente, pari a 46.582,71 euro per l’anno in corso. In tali situazioni, tuttavia, l’importo erogato corrisponde al valore minimo stabilito dalla normativa. La prestazione non è inoltre legata alla condizione lavorativa del richiedente: può essere infatti percepita indipendentemente dallo stato occupazionale, quindi anche da persone disoccupate o prive di occupazione.
Non è necessario presentare una nuova istanza
Dall’1 marzo 2023 l’erogazione dell’Assegno unico per le domande già accolte continua automaticamente, senza che sia necessario presentare una nuova richiesta ogni anno. Le istanze già presentate restano infatti valide anche per le annualità successive, a condizione che il beneficiario provveda ad aggiornare eventuali variazioni del nucleo familiare, come la nascita di un nuovo figlio o il raggiungimento della maggiore età da parte dei figli già indicati nella domanda. In particolare, per le domande non soggette a decadenza, revoca, rinuncia o rigetto nel periodo compreso tra marzo 2025 e febbraio 2026, l’erogazione prosegue in maniera automatica anche per le mensilità successive.
Come viene calcolato
A partire da marzo 2026, nei casi in cui non venga presentato l’Isee, l’Assegno unico universale viene riconosciuto nella misura minima prevista dalla normativa vigente. Se invece la Dsu utile al calcolo dell’Isee viene trasmessa entro il 30 giugno 2026, l’importo spettante viene ricalcolato in base alla situazione economica del nucleo familiare. In questo caso, gli eventuali importi già erogati da marzo vengono aggiornati e viene corrisposta anche la quota di arretrati dovuta.
Gli arretrati entro l’1 luglio
A partire dall’1 luglio, le domande di Assegno unico universale presentate nel periodo compreso tra l’1 marzo e il 30 giugno di ogni anno – incluso il 2026 – danno diritto anche agli arretrati, con decorrenza economica fissata al mese di marzo. Diversa è la situazione per le richieste inoltrate dopo il 30 giugno: in questi casi la prestazione viene riconosciuta dal mese successivo alla presentazione della domanda all’Inps e viene calcolata sulla base dell’Isee disponibile al momento dell’invio. In tali circostanze, tuttavia, non sono previsti arretrati riferiti ai mesi precedenti.
Come fare domanda
Per ottenere l’Assegno unico universale è necessario presentare una domanda online attraverso il portale dell’Inps, accedendo alla sezione dedicata ai sostegni per i figli a carico e utilizzando credenziali di identità digitale come Spid, Cie o Cns. In alternativa, la richiesta può essere inoltrata anche tramite il contact center dell’Inps, contattando il numero verde da rete fissa o il numero dedicato da rete mobile, oppure rivolgendosi ai servizi di assistenza messi a disposizione dai patronati.
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