Assegno unico universale, ecco quanto vale e chi ne ha diritto - QdS

Assegno unico universale, ecco quanto vale e chi ne ha diritto

Assegno unico universale, ecco quanto vale e chi ne ha diritto

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domenica 11 Aprile 2021

Dal 1 luglio 2021, partirà l’Assegno unico universale per i figli, nuovo beneficio alle famiglie che eliminerà tutti i vecchi bonus, mettendo ordine nelle tante risorse destinate alle famiglie

Dopo un lungo e travagliato iter parlamentare, lo scorso 30 marzo veniva approvato l’assegno unico universale, l’aiuto economico alle famiglie con figli che sostituisce ogni agevolazione della stessa natura previgente (bonus bebè, detrazioni figli a carico, bonus mamma, assegni al nucleo familiare).

A chi spetta

Hanno
diritto all’assegno in discorso dal 7° mese di gravidanza al 21° di età del
figlio, i seguenti soggetti:

1) Chi è cittadino italiano o di uno Stato membro
dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non
appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro
o di ricerca di durata almeno annuale;

2) chi è soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito
in Italia;

3)  chi è
residente e domiciliato con i figli a
carico
in Italia per la durata del
beneficio
;

4) chi è stato o è residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi,
ovvero chi è titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo
determinato di durata almeno biennale;

Decorrenza e importo

L’assegno unico viene erogato mensilmente dal 1° luglio dell’anno in corso. Esso è corrisposto da un minimo di 80,00 euro ad un massimo di 250,00 euro per ciascun figlio o altro soggetto a carico (coniuge o familiare diverso dai figli), in misura variabile in base alla situazione reddituale del nucleo familiare quale risulta dall’ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente). In generale l’assegno in parola è riconosciuto ai figli minorenni, con le seguenti eccezioni:

● Fino al compimento del 21° anno di età, al figlio che frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale, sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro o svolga il servizio civile universale. In questo caso l’assegno è richiesto dal figlio beneficiario;

● Senza limiti di età, al figlio con disabilità, per il quale viene corrisposto un assegno d’importo maggiorato, rispetto all’assegno spettante per i figli senza disabilità, in misura non inferiore al 30% e non superiore al 50%, graduato secondo la classificazione della condizione di disabilita. La detta maggiorazione cessa dopo il compimento del 21° anno di età, qualora tale figlio risulti ancora a carico.

È opportuno dire che l’assegno spettante per i
figli oltre il secondo è maggiorato.

Ai fini dell’attribuzione dell’assegno qui detto tra
i gli aventi diritto, esso è ripartito in eguale misura tra i coniugi ovvero,
in loro assenza, viene attribuito a chi esercita la patria potestà   

Compatibilità con i sostegni al reddito

L’assegno
unico è pienamente compatibile col
reddito di cittadinanza unitamente al quale viene corrisposto, ma di esso si
tiene conto al fine del reddito dei minori per i quali tale assegno è
corrisposto.

Come viene concesso

L’assegno
unico è concesso sotto forma di credito
d’imposta
ovvero di erogazione di una
somma in denaro
.

Salvatore Freni

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