ROMA – “L’interoperabilità delle banche dati, la fatturazione elettronica, i corrispettivi telematici e l’intelligenza artificiale ci permettono oggi di prevedere con esattezza il reddito del contribuente. Siamo in grado di dire al contribuente quanto guadagnerà nel prossimo biennio e, in base a questo parametro, concordare con lui quante tasse pagherà nel biennio successivo. Vogliamo un nuovo fisco innovativo e intelligente che permetta al contribuente di poter pianificare la propria attività senza timori di controlli da parte dell’amministrazione”.
Sono le interessanti dichiarazioni del vice ministro dell’Economia, Maurizio Leo, in merito al cosiddetto “concordato preventivo biennale”, nel corso del XII forum One fiscale, dedicato a “La delega fiscale, la sfida del fisco equo e della certezza del diritto” tenutosi a Milano. Secondo Leo, il lavoro fatto fino ad ora per raggiungere l’obiettivo della formulazione definitiva della riforma tributaria è stato prezioso, principalmente grazie al contributo dei componenti dell’apposita Commissione istituita ad agosto di quest’anno e depositato lo scorso mese di settembre.
Giova ricordare, a tal proposito, che, di fatto, è stato già dato il via al processo di attuazione della legge delega, anche con il riordino degli scaglioni Irpef, che nel 2024 e, per ora solo, per tale annualità d’imposta, il decreto di accompagnamento della legge finanziaria del 2024, c.d. (“decreto anticipi”), ossia il dl n. 145 del 18 ottobre 2023, pubblicato lo stesso giorno nella Gazzetta ufficiale n. 244, all’articolo 4 prevede una riduzione a tre degli scaglioni di reddito (attualmente sono quattro) e delle corrispondenti aliquote. Poi ci sono le nuove norme sulla fiscalità internazionale, che puntano essenzialmente sulla certezza del diritto e del quadro normativo, compreso lo Statuto del contribuente, gli adempimenti tributari ed e versamenti. Per quel che riguarda i tempi dei decreti legislativi in cantiere, il vice Ministro ha precisato che alcuni, nello specifico quelli che riguardano adempimenti e versamenti dei contribuenti, l’accertamento, il contenzioso e le sanzioni, trattandosi di misure che non necessitano di coperture, potrebbero entrare in vigore già dal 1°gennaio 2024. Per gli altri, invece, si procederà in base alle risorse a disposizione seguendo le direttive europee in materia di bilancio.
Nel frattempo nel Consiglio dei ministri del 16 ottobre, oltre al disegno di legge per la manovra di bilancio del 2024, il Governo ha proceduto all’esame preliminare dei primi due decreti delegati previsti dalla riforma tributaria (legge n. 111 del 9 agosto scorso). Il primo riguardante le “modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente. Il testo precisa che le disposizioni dello Statuto del contribuente aventi per oggetto l’obbligo del contradditorio preventivo e dell’accesso alla documentazione tributaria, la tutela dell’affidamento, il divieto del ne bis in idem e l’istituto dell’autotutela attengono ai livelli essenziali delle prestazioni, divenendo così norme, se non di portata costituzionale, ma di valenza certamente maggiore di quelle tributarie ordinarie.
Con riguardo al contraddittorio, la bozze del decreto stabilisce in particolare che tutti i provvedimenti che incidono sfavorevolmente nella sfera del destinatario devono esser preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo, indicando la procedura, i requisiti e i termini del contradittorio tra amministrazione e contribuente. Precisa altresì altri concetti come quello secondo il quale, in caso di tributi periodici, le modifiche introdotte si applicano sempre a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della modifica.
Precisa inoltre che sono soggetti solo ad “annullabilità” (e non nullità) i provvedimenti emessi in violazione dell’obbligo di invitare il contribuente a fornire chiarimenti prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione dei tributi risultanti da dichiarazioni; precisa pure che i provvedimenti dell’amministrazione finanziaria devono essere motivati “a pena di annullabilità”, con l’indicazione specifica dei presupposti, dei mezzi di prova, oltre che delle ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione; Afferma, comunque, la possibilità della motivazione anche per relationem; stabilisce inoltre che gli atti della riscossione debbano contenere, con riguardo agli interessi, i criteri di calcolo, la data di decorrenza e i tassi applicati.
Secondo il testo varato dal Governo, va pure rivisto il principio della non sanzionabilità in caso di “ragionevole affidamento” del contribuente, nonché delle proporzionalità dell’azione dell’amministrazione finanziaria. Ed ancora la disciplina dell’esercizio del potere di autotutela, obbligatoria in caso di errore di persona, di calcolo, sull’individuazione del tributo, errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile) e facoltativa (annullabilità) per l’ipotesi di illegittimità, infondatezza dell’atto o dell’imposizione).
La bozza del decreto legislativo, così come annunciato dalle pagine di questo Quotidiano, istituisce, infine, il Garante nazionale del contribuente, con la soppressione di quelli regionali. Una norma, quest’ultima, la quale, tuttavia, non pare sia fatta in modo di aumentare l’efficacia del Garante, istituto al quale è stata dedicata una piccola parte del provvedimento, che, a prescindere dalla unicità in ambito nazionale, ricalca le norme dell’articolo 13 dello Statuito attualmente vigenti. Comunque, leggendo il nuovo testo, sorge spontanea la considerazione che, su quanto è stato già deliberato, si poteva fare molto di più. Magari evitando mere affermazioni di principio (concetti di annullabilità e di nullità, obbligo della motivazione, divieto di “bis in idem” nel procedimento tributario, ecc.) ma rendendo più efficace e cogenti altre disposizioni, specialmente quelle sull’autotutela e sul Garante del Contribuente.
L’altro provvedimento approvato in via preliminare dal Governo riguarda la “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”. In questo caso il decreto, sempre con mere affermazioni di (ottimi) principi, si propone,in un quadro di reciproca e leale collaborazione, di razionalizzare e sollecitare l’adempimento spontaneo ed i conseguenti obblighi dichiarativi, riducendo, tuttavia, gli adempimenti. Si propone poi di semplificare la modulistica e di incentivare la dichiarazione precompilata, armonizzando i termini degli adempimenti tributari, compresi quelli dichiarativi e di versamento. è prevista pure una riorganizzazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale; si interviene in materia di scadenza dei versamenti rateali delle imposte. Il Decreto amplia la soglia versamenti minimi dell’Iva e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e prevede che, salvo casi di indifferibilità e urgenza, l’Agenzia delle entrate sospenda dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre l’invio delle comunicazioni relative ai controlli automatizzati, ai controlli formali e alle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata e delle lettere di compliance.
Insomma, anche in questo caso, solo affermazioni di principi, senza concrete semplificazioni per i contribuenti, se non pochissime, come quelle riguardanti la sospensione delle comunicazioni nei mesi di agosto e dicembre. Speriamo che i principi enunciati nelle bozze di decreto vengano dettagliatamente modulate, al fine di semplificare concretamente gli obblighi fiscali dei cittadini. Intanto, ci si domanda: ci sono notizie dei tanto attesi “Testi Unici”, che farebbero chiarezza e rendendo più semplice l’applicazione delle norme tributarie da parte dei contribuenti e di tutti gli addetti ai lavori? Giungono nel frattempo notizie non positive dal fronte della prossima “legge finanziaria”, specialmente nel punto in cui si torna alle vecchie aliquote Iva del 10% per le cessioni di prodotti igienici per donne e per prodotti specifici per i bambini, compresi i pannolini, prodotti per i quali, dall’inizio del prossimo anno, l’aliquota dovrebbe tornare dal 5%.