Garante del contribuente, le novità della riforma fiscale - QdS

Garante del contribuente, le novità della riforma fiscale

Salvatore Forastieri

Garante del contribuente, le novità della riforma fiscale

Salvatore Forastieri  |
giovedì 10 Agosto 2023

Di fatto ai cittadini verrà a mancare un riferimento sul territorio per dirimere questioni fiscali controverse: ecco tutte le novità "sulla carta".

ROMA – Quanto meno “sulla carta” la riforma fiscale di cui alla recente delega approvata dal Parlamento, dovrebbe rafforzare lo statuto del contribuente, specialmente alla luce di quanto si afferma all’articolo 4, comma 1, della citata legge delega, disposizione secondo la quale “le disposizioni costituiscono princìpi generali dell’ordinamento e criteri di interpretazione adeguatrice della legislazione tributaria”.

Ma, come ben sappiamo, non si tratta di una norma di rango costituzionale, per cui l’uso che ne faranno gli uffici chiamati ad applicare il “nuovo” Statuto è cosa tutta da scoprire.

Riforma fiscale, le novità per i contribuenti

La stessa norma riguardante la “delega” per la modifica dello Statuto dei Diritti del Contribuente”, dispone pure che il Governo è chiamato a :
a) rafforzare l’obbligo di motivazione degli atti impositivi, anche mediante l’indicazione delle prove su cui si fonda la pretesa;
b) valorizzare il principio del legittimo affidamento del contribuente e il principio di certezza del diritto;
c) razionalizzare la disciplina dell’interpello.

Quest’ultimo provvedimento della riforma fiscale ha il fine di: 1) ridurre il ricorso all’istituto dell’interpello di cui all’articolo 11 della citata legge n. 212 del 2000, incrementando l’emanazione di provvedimenti interpretativi di carattere generale, anche indicanti una casistica delle fattispecie di abuso del diritto, elaborati anche a seguito dell’interlocuzione con gli ordini professionali, con le associazioni di categoria e con gli altri enti esponenziali di interessi collettivi nonché tenendo conto delle proposte pervenute attraverso pubbliche consultazioni; 2) rafforzare il divieto di presentazione di istanze di interpello, riservandone l’ammissibilità alle sole questioni che non trovano soluzione in documenti interpretativi già emanati; 3) subordinare, per le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni, l’utilizzazione della procedura di interpello alle sole ipotesi in cui non è possibile ottenere risposte scritte mediante servizi di interlocuzione rapida, realizzati anche attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale; 4) subordinare l’ammissibilità delle istanze di interpello al versamento di un contributo, da graduare in relazione a diversi fattori, quali la tipologia di contribuente o il valore della questione oggetto dell’istanza, finalizzato al finanziamento della specializzazione e della formazione professionale continua del personale delle agenzie fiscali;

d) disciplinare l’istituto della consulenza giuridica, distinguendolo dall’interpello e prevedendone presupposti, procedure ed effetti, assicurando che non ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

e) prevedere una disciplina generale del diritto di accesso agli atti del procedimento tributario;

f) prevedere una generale applicazione del principio del contraddittorio a pena di nullità;

g) prevedere una disciplina generale delle cause di invalidità degli atti impositivi e degli atti della riscossione;

h) potenziare l’esercizio del potere di autotutela estendendone l’applicazione agli errori manifesti nonostante la definitività dell’atto, prevedendo l’impugnabilità del diniego ovvero del silenzio nei medesimi casi nonché, con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate, limitando la responsabilità nel giudizio amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti alle sole condotte dolose;

i) prevedere l’istituzione e la definizione dei compiti del Garante nazionale del contribuente, quale organo monocratico con incarico di durata quadriennale, rinnovabile una sola volta, e la contestuale soppressione del Garante del contribuente, operante presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome, di cui all’articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e assicurando la complessiva invarianza degli oneri finanziari.

Le novità e l’applicazione

Evidentemente sono (quasi) tutti concetti giusti. Bisognerà vedere come verranno declinati nella stesura dei decreti legislativi delegati che un “Comitato”, a capo del quale sta il Vice Ministro Maurizio Leo, è stato chiamato a predisporre in bozza.

Non c’è dubbio, infatti, che è cosa buona e giusta “rafforzare l’obbligo di motivazione degli atti impositivi, anche mediante l’indicazione delle prove su cui si fonda la pretesa”. Anche se, per la verità, si tratta di un’affermazione di un principio che, dopo cinquant’anni dall’ultima riforma, dovrebbe essere ben radicato in tutti gli Organi, amministrativi e giudiziari dell’Amministrazione Finanziaria.

Così come cosa buona e giusta è la necessità di valorizzare il principio del “legittimo affidamento” del contribuente e il principio di “certezza del diritto”. Qui, forse, l’opportunità di ribadire il principio che sta già nell’articolo 10 della legge 212/2000 era effettivamente maggiormente opportuno, visto che del cennato principio, che trova le origini nella nostra Costituzione, del concetto della “certezza del diritto” non se ne conosce più nemmeno il significato, mentre il concetto “dell’affidamento e buona fede” del contribuente è diventato tanto labile che nessuno ritiene che sia veramente un principio cogente.

Sul nuovo interpello e sulla nuova consulenza giuridica perplessità ne esistono parecchie. Speriamo, intanto, che la chiarezza delle norme così come raggruppate, riformulate e chiarite nei prossimi “Testi Unici”, rendano superfluo al ricorso di ulteriori ed “ufficiali” interpretazioni. Ma apprendere dell’obbligo di pagare una sorta di corrispettivo per conoscere la correttezza di un’interpretazione adottata non fa comunque molto piacere.

Importantissimi, invece, sono le disposizioni che riguardano l’obbligo del contraddittorio preventivo generalizzato e una rimodulazione, più aderente ai concetti di affidamento e buona fede, prima citati, dell’autotutela, un istituto (di diritto amministrativo oltre che tributario) oggi legato alla dimostrazione dell’esistenza di un interesse pubblico ed alla discrezionalità, non impugnabile e di fatto considerato da molti uffici come un provvedimento amministrativo “contro natura”.

Il Garante del Contribuente

Un’ultima annotazione sulla riforma fiscale va fatta con riguardo alle modifiche dello Statuto in materia di Garante del Contribuente. Di fatto, vengono azzerati 20 garanti regionali, per dar luogo ad un solo Garante monocratico nazionale, forse per renderlo omogeneo alle altre diverse Authority oggi esistenti.

Il fatto sta, però, che mentre le altre Authority gestiscono normalmente questioni di spessore molto grande, ma numericamente non eccessive, i Garanti del Contribuente regionali, nella loro attuale conformazione, gestiscono annualmente quasi 10.000 pratiche, alcune anche di grosso “valore” ma altre, la maggioranza, di valore minore. Ed ora, queste “piccole” richieste di aiuto da parte di contribuenti che ritengono di essere stati ingiustamente colpiti da atteggiamenti non corretti dell’Amministrazione Finanziaria, che fine faranno? Potrà un solo Garante, anche con uno staff ben nutrito, gestirle adeguatamente come hanno fatto finora gli attuali Garanti Regionali? Chi vivrà vedrà.

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