Per quanto la campagna vaccinale sia necessaria, l'emergenza non può esonerare le multinazionali da eventuali responsabilità. Per questo il gip ha disposto le indagini.
Il Gip di Messina ha disposto l’avvio di indagini per la morte della professoressa Augusta Turiaco, deceduta il 30 marzo 2021 dopo che le era stata somministrata una dose del vaccino AstraZeneca.
Le indagini e le motivazioni del gip
Il giudice, con ordinanza, ha ribadito che “il ricorso a procedure d’urgenza e di emergenza non può esonerare del tutto da ogni forma di responsabilità, anche solo in astratto”.
“Non può cioè escludersi – ha spiegato il Gip – che una qualche negligenza, imprudenza o imperizia (esclusa ovviamente ogni possibile imputazione a titolo di dolo) sia stata commessa o venga commessa, per esempio violando le procedure e le norme cautelari da esse imposte o, più in generale, omettendo di rilevare criticità che avrebbero potuto e dovuto essere rilevate, in particolare, dal produttore del farmaco e comunicate agli utenti al fine della migliore prevenzione dei pur limitati effetti collaterali”.
“Non può in alcun modo mettersi in discussione l’utilità e la necessità, di una massiccia campagna di vaccinazione volta a fronteggiare la pandemia – scrive il gip nel provvedimento – peraltro ancora in atto. Solo il ricorso alla scienza e agli strumenti da questa offerti, tra i quali vi è certamente il vaccino, può permettere di arginare ed ha in verità arginato le migliaia di morti in Italia e nel mondo dovute proprio al diffondersi del virus ormai a tutti tristemente noto.
In un contesto di tal fatta, che certo impone anche scelte emergenziali, non può non evidenziarsi – sottolinea il Gip – che a livello mondiale si è fatto ricorso a protocolli di urgenza e di emergenza per la sperimentazione e la commercializzazione di vaccini volti fronteggiare il diffondersi della pandemia”. Il ricorso a procedure d’urgenza e di emergenza però, secondo il giudice, “non può esonerare del tutto da ogni forma di responsabilità, anche solo in astratto”. Quel che il giudice chiede di accertare è “se l’evento che ha portato al decesso della vittima fosse ragionevolmente conoscibile e prevedibile dal produttore al momento in cui il farmaco è stato prodotto, immesso in circolazione e nel momento in cui lo stesso è stato somministrato alla vittima”