Il contesto normativo è intricato e alla fine a rimetterci sono i territori, lasciati troppo spesso in stato di abbandono senza che nessuno sia in grado di provvedere tempestivamente
BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – Dopo l’intervista a Carmelo Ceraolo, presidente del Circolo Legambiente del Longano, il quale sul QdS del 10 febbraio scorso ha denunciato la grave condizione ambientale dei torrenti dell’hinterland barcellonese, torniamo sull’argomento raccogliendo le dichiarazioni di Antonio Giardina – esperto in diritto ambientale e membro del direttivo del dipartimento Enti locali per la delegazione provinciale di Messina del Centro ascolto disagio sociale – per cercare di chiarire di quali strumenti sono dotati e quali azioni possono intraprendere gli Enti locali al fine di prevenire e sanzionare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti lungo i greti dei corsi d’acqua e come rimediare ai danni provocati.
Il legale innanzitutto precisa come si tratti di “un problema molto articolato e molto controverso” e indica il quadro normativo di riferimento, cioè innanzitutto “l’art. 192 del Codice dell’Ambiente, norma che vieta appunto l’abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e prevede che il sindaco del Comune dove si trova quest’area emetta un’ordinanza che si rivolga intanto all’autore del fatto illecito ordinandogli di rimuovere i rifiuti e smaltirli”.
La norma però, prosegue Giardina, “sarebbe praticamente inefficacie perché quasi mai viene individuato l’autore effettivo del fatto illecito, quindi la norma prevede anche i casi di responsabilità, a titolo di dolo o più frequentemente di colpa, nel senso di negligenza, di chi è proprietario dell’area, o comunque è titolare di una disponibilità giuridica dell’area, laddove non abbia adottato tutte quelle misure e cautele per la vigilanza e il controllo sotto il profilo della salvaguardia e rispetto dell’ambiente di quelle aree di sua proprietà o disponibilità, inoltre, se l’ordinanza non viene eseguita, chi ne sarebbe tenuto incorre nel reato contravvenzionale previsto dall’art. 255 del Codice dell’Ambiente e il comune procede d’ufficio all’attività di rimozione e smaltimento dei rifiuti ponendo le spese a carico dell’obbligato”.
Queste sono dunque le norme da attuare anche nel caso dei rifiuti abbandonati nei torrenti, in quanto, come illustra l’esperto “ci sono numerose sentenze di giustizia amministrativa che hanno ritenuto legittima l’ordinanza del sindaco che viene rivolta sia nei confronti dell’autore ignoto sia nei confronti del soggetto che ha la proprietà o la gestione dei torrenti, che appartenendo al demanio fluviale regionale sono quindi sotto la responsabilità gestionale della Regione attraverso in particolare l’Autorità di Bacino, che è stata istituita con legge regionale nel 2018 e fa riferimento alla presidenza della Regione Sicilia, avendo assorbito le competenze che prima erano distribuite tra vari assessorati regionali ed enti, sui quali residuano comunque alcune competenze”.
A fronte di questo impianto normativo però, conclude Giardina, “l’argomento non è di facile trattazione perché poi intervengono pure delle leggi regionali, ci sono dei pareri dell’ufficio legale regionale, anche se precedenti all’istituzione dell’Autorità di Bacino, che nel dirimere dei conflitti tra le Province e gli uffici del Genio civile, che sono strutture territoriali dell’assessorato regionale Infrastrutture e Mobilità, su chi fosse tenuto alla rimozione dei rifiuti, vedevano per esempio la competenza delle province nella rimozione dei rifiuti laddove fossero fuori dal perimetro dell’abitato, ci sono tantissime ordinanze sindacali contestate al Tar, ci sono anche dei concorsi di responsabilità, quindi bisogna trovare una sintesi che spesso neanche i giudici riescono a trovare, in quanto il legislatore italiano legifera ma non semplifica e non si cura dei contrasti e delle antinomie che ci sono fra le norme statali e regionali”.
Il tutto a discapito dei territori spesso lasciati in stato di abbandono proprio a causa di lungaggini burocratiche e contrasti giurisprudenziali.