Un quotidiano siciliano ha pubblicato in prima pagina la notizia secondo la quale un pubblico ministero ha fatto una richiesta al giudice del processo di condanna a quattro anni e tre mesi di reclusione a carico di un imputato che, vedi caso, è anche il sindaco di Catania.
Non ci interessa la qualifica dell’imputato, ma sottolineamo che se si fosse trattato di un cittadino comune, la notizia non sarebbe comparsa sulla prima pagina di quel giornale. Inoltre, precisiamo che alla richiesta indicata non è stata bilanciata la posizione della difesa.
Perché abbiamo preso questo esempio? Perché riproviamo sempre di più la cattiva abitudine di testate giornalistiche di riportare notizie di parte, con ciò violando in maniera palese il Testo unico dei Doveri del giornalista, approvato dal Cnog il 27 gennaio 2016.
L’art. 2 ricorda che bisogna riportare dati e notizie di pubblico interesse secondo la verità sostanziale dei fatti. La sostanza dei fatti non è l’esposizione delle parti di un processo, che rientrano in un rito pressoché sconosciuto dalla pubblica opinione.
Inoltre, l’art. 8 del T.U. prescrive i comportamenti dei giornalisti relativi alla “Cronaca giudiziaria e processi in Tv”. Il giornalista: a) “Rispetta sempre e comunque il diritto alla presunzione di non colpevolezza (…) e “aggiorna quanto pubblicato precedentemente”; b) “Osserva la massima cautela nel diffondere nomi e immagini” (…); c) “Evita, nel riportare il contenuto di qualunque atto processuale o d’indagine, di citare persone il cui ruolo non sia essenziale per la comprensione dei fatti” (…); e) “Cura che risultino chiare le differenze tra documentazione e rappresentazione, tra cronaca e commento, tra indagato, imputato e condannato, fra pubblico ministero e giudice, fra accusa e difesa, fra carattere definitivo e non definitivo di provvedimenti e decisioni” (…).
Chiedo ai cortesi lettori se, secondo la loro opinione, giornalisti e giornali osservino rigorosamente queste prescrizioni, ovviamente di carattere etico, ma essenziali per poter definire corretto il comportamento di coloro che fanno cronaca giudiziaria.
Scriviamo questa nota in modo sommesso e senza pretesa alcuna, ma la riteniamo essenziale perché la pubblica opione valuti il comportamento di giornalisti, testate e informazione radio-televisiva.
La pessima abitudine di inserire nel forno mediatico personaggi noti non aiuta a capire i fatti veri, ma intossica l’informazione, favorendo parti e controparti per logiche e obiettivi che nulla hanno a che fare con il vero servizio giornalistico a favore dei cittadini.
Siamo ben consapevoli che la voglia di notorietà da parte di alcuni giornalisti è pari a quella di alcuni pubblici ministeri che, non appena chiudono un’indagine e ottengono un provvedimento dal gip, fanno immediatamente un comunicato stampa che viene riportato con grande evidenza se riguarda un personaggio. Quello è il momento in cui esso viene infilato nel forno mediatico.
Ancora più grave di avere trasformato l’informazione di garanzia, prevista dall’art. 369 del Codice di procedura penale, erronamente denominata avviso di garanzia, in un avviso di colpevolezza, secondo il quale la pubblica opinione ravvisa nell’accusato un colpevole anziché un presunto innocente, come prevede l’art. 27 della Costituzione.
La lunghezza dei processi, soprattutto quelli penali, comporta che quando un imputato viene assolto ripristinare la sua dignità è quasi impossibile. Anche perché, in questo caso, la sconfitta della Procura che ha iniziato l’indagine non viene evidenziata, con la conseguenza che la notizia viene pubblicata in pagine terminali dei quotidiani o in fondo a radio e telegiornali, o per niente pubblicata, con ciò violando, lo ripetiamo, in modo eclatante il T.U. prima indicato.
Avere trasformato l’informazione di garanzia, a tutela dell’accusato, in informazione di colpevolezza contro l’accusato, è un delitto etico per il quale non vi sono sanzioni per quei soggetti che l’hanno provocato.
A scanso di equivoci, confermiamo la linea editoriale di questo giornale che non pubblica nessuna fase dei dibattimenti dei processi penali, mentre pubblica doverosamente sentenze ed ordinanze dei magistrati giudicanti che sono fatti precisi e, soprattutto, equilibrati tra le parti, accusa e difesa.