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Bonus 200 euro, a chi spetta e come verrà erogato

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Bonus 200 euro, a chi spetta e come verrà erogato

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mercoledì 15 Giugno 2022

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro analizza le principali novità introdotte dal Decreto Aiuti. L’indennità contro il caro vita sarà una tantum e non concorrerà alla formazione del reddito

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha analizzato le principali novità introdotte dagli articoli 31 (indennità una tantum per i lavoratori dipendenti), 32 (indennità una tantum per i pensionati e altre categorie di soggetti) e 33 (fondo per i l potere di acquisto dei lavoratori autonomi) del D.L. n. 50/2022.
Si tratta del cosiddetto Decreto aiuti che prevede l’erogazione del bonus 200 euro contro il caro vita.
Mentre gli articoli 31 e 32 fissano la misura dell’indennità in 200 euro una tantum ex lege, l’articolo 33, relativamente ai lavoratori autonomi e i professionisti, si limita all’istituzione di un Fondo, con una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l’anno 2022. Con un successivo Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto col Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro il 17 giugno 2022 (termine peraltro ordinatorio), dovranno essere definiti criteri e modalità per accedervi (requisiti, importo, modalità di erogazione e quanto altro).

CHI SONO I BENEFICIARI

Beneficeranno dell’indennità una tantum, ben 31,5 milioni di persone e la misura peserà sulle casse dello Stato per 6,3 miliardi di euro. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio del decreto-legge n. 50/2022, è stata finalmente definita la platea dei beneficiari del bonus 200 euro, sono state disciplinate le modalità di erogazione della misura e individuati i soggetti tenuti alla presentazione dell’istanza e coloro che, invece, riceveranno l’indennità “in automatico”. Non solo dipendenti, pensionati, disoccupati, ma anche titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, percettori del reddito di cittadinanza e collaboratori domestici, lavoratori a tempo determinato, stagionali, intermittenti, lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, lavoratori autonomi occasionali ex art. 2222 codice civile. Tra i destinatari della misura, anche autonomi e professionisti; tuttavia, per queste categorie bisognerà ancora attendere il decreto attuativo.

COSA SUCCEDERÀ DA LUGLIO

I datori di lavoro dovranno erogare, nella busta paga di luglio, la somma di 200 euro ai lavoratori dipendenti che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato dell’esonero di cui art. 1 comma 121 della legge numero 234/2021, ovvero, la riduzione di 0.8 punti percentuali dell’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti. Tale importo verrà compensato con i contributi dovuti nella denuncia mensile, in modo similare alla procedura prevista per l’indennità di malattia. Per titolari del reddito di cittadinanza e pensionati, con reddito per l’anno 2021 non superiore ai 35mila euro, sarà, invece, l’Inps a provvedere all’erogazione del bonus. Una misura che solleva dubbi e perplessità e che creerà non poche criticità alle imprese, legate, ad esempio, ai requisiti dei lavoratori dipendenti e autonomi o alla preventiva dichiarazione del lavoratore che per usufruire dell’indennità in questione non deve essere titolare delle prestazioni previste dall’articolo 32, commi 1 e 18 del decreto citato.

LAVORATORI DIPENDENTI

L’indennità una tantum per i lavoratori dipendenti è pari a 200 euro e verrà erogata dai datori di lavoro con la mensilità del mese di luglio 2022.
Il datore di lavoro procederà al recupero del credito derivante dalle somme anticipate ai lavoratori mediante compensazione con le denunce contributive di cui all’articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, del mese di luglio 2022.
Le indicazioni saranno fornite dall’Inps. Sotto il profilo procedurale, è previsto che il datore di lavoro proceda automaticamente al riconoscimento dell’indennità.
Tuttavia, tale automaticità è in realtà subordinata ad una preventiva dichiarazione da parte del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18 del decreto.
Il lavoratore deve, cioè, dichiarare di non essere titolare di un trattamento pensionistico, del reddito di cittadinanza che danno luogo all’indennità di cui all’articolo 32, commi 1 e 18 del decreto. L’indennità una tantum spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.
Il nodo da sciogliere è se nel mese di luglio 2022 in cui dovrà essere erogato il bonus, sarà onere del datore di lavoro verificare se nel corso del primo quadrimestre il dipendente aveva un contratto che gli dava diritto alla decontribuzione e se ne ha fruito in almeno in uno dei quattro mesi.
In caso affermativo, con che modalità? È sufficiente un’autocertificazione del lavoratore?
Secondo l’interpretazione letterale della norma è il datore di lavoro con il quale sussiste il rapporto di lavoro nel mese di luglio a dover riconoscere il bonus, ma si auspicano chiarimenti e modifiche in sede di conversione del decreto.

PENSIONATI

Dal comma 1 al comma 7 troviamo le regole previste per i pensionati.
L’indennità di 200 euro una tantum spetta a favore dei soggetti che possano vantare
congiuntamente i seguenti requisiti:

  • essere residenti in Italia;
  • essere titolari di almeno un trattamento pensionistico a carico di una qualsiasi forma di previdenza obbligatoria con decorrenza entro il 30 giugno 2022;
  • essere titolari di reddito personale ai fini IRPEF per il 2021 non superiore a € 35.000,00.

LAVORATORI DOMESTICI

L’indennità a favore dei lavoratori domestici spetta a condizione che risulti in corso almeno un rapporto di lavoro domestico alla data del 18 maggio 2022.
L’erogazione è effettuata dall’Inps direttamente al lavoratore previa domanda. Non è chiaro, a tal fine, se la previsione del comma 8 che indica quale modalità di presentazione della domanda presso gli Istituti di patronato costituisca il canale esclusivo per l’accesso all’indennità come sembrerebbe emergere dal tenore letterale della norma.

COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI

L’indennità spetta ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile i cui contratti sono attivi alla data del 18 maggio 2022.
Sono previsti gli ulteriori requisiti:

  • iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
  • non essere titolari dei trattamenti pensionistici che danno luogo all’indennità di 200 euro;
  • non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • un reddito ai fini IRPEF derivante dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021.

L’indennità verrà erogata previa domanda all’Inps.

PERCETTORI INDENNITÀ COVID

L’Inps riconosce l’indennità ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport ai sensi dell’articolo 10, commi da 1 a 9 ex D.L. n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 69/2021, dell’ulteriore indennità, concessa agli stessi soggetti sopra citati, ex art. 42 del D.L. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021.

LAVORATORI STAGIONALI

L’indennità spetta ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e ai lavoratori intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate. Anche in questo caso l’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito ai fini IRPEF derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021.
Per l’ottenimento del bonus è necessario presentare domanda all’Inps.

LAVORATORI SPETTACOLO

Previa domanda, l’Inps eroga il bonus una tantum ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e sempre se i soggetti abbiano un reddito ai fini IRPEF derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021.

AUTONOMI OCCASIONALI

Sempre a domanda, l’Inps eroga l’indennità ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile. Condizioni per godere del beneficio sono:

  • l’accredito di almeno un contributo mensile nel 2021;
  • essere iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 al 18 maggio 2022.

VENDITORI A DOMICILIO

L’Inps, a domanda, eroga il bonus ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

  • reddito nell’anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro;
  • titolari di partita IVA attiva;
  • iscritti, alla data del 18 maggio 2022, alla Gestione separata, di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

TITOLARI RDC

I beneficiari del reddito di cittadinanza riceveranno l’indennità d’ufficio nel mese di luglio 2022 unitamente alla rata mensile di competenza.
È, tuttavia, necessario che all’interno del nucleo non vi sia altro beneficiario delle indennità di cui all’articolo 31 a favore dei lavoratori dipendenti, e di cui ai commi da 1 a 16 dell’articolo 32 del decreto.

TEMPI DI EROGAZIONE

Tutte le indennità indicate all’articolo 32 del decreto, salvo quelle a favore dei titolari di trattamenti pensionistici, dei lavoratori domestici e dei titolari di reddito di cittadinanza (si vedano i relativi paragrafi supra) saranno erogate successivamente all’invio delle denunce contributive del mese di luglio 2022 da parte dei datori di lavoro.

AUTONOMI E PROFESSIONISTI

L’art. 33 del decreto prevede l’istituzione di un Fondo dedicato, di un importo pari a 500 milioni di euro, lasciando poi ad un successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto col Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro il 17 giugno 2022 l’individuazione dei requisiti, il limite reddituale, l’importo, procedure per la richiesta e le modalità di erogazione.
I soggetti interessati sono i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni Inps, quindi coltivatori diretti, mezzadri e coloni; artigiani ed esercenti attività commerciali; imprenditori agricoli a titolo principale; pescatori autonomi, della piccola pesca marittima e delle acque interne; gestione separata, di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; nonché quelli iscritti alle Casse di previdenza autonome di cui ai cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. I predetti soggetti non debbono aver fruito dell’indennità di cui agli articoli 31 e 32 del decreto. Il requisito reddituale non è, invece, fissato in quanto dovrà essere previsto dal decreto attuativo.

SPUNTI DI RIFLESSIONE

“Una riflessione – si legge nella circolare della Fondazione Consulenti del Lavoro – merita il criterio scelto per determinare il diritto o meno al bonus. Il beneficio dell’esonero dello 0,8% non tiene particolarmente conto della situazione economica personale del lavoratore, a differenza del riferimento al reddito dell’anno precedente. Un esempio, fra tutti, può essere rappresentato dal caso di un lavoratore che ha fruito dell’esonero nel mese di gennaio e, successivamente, ha avuto il riconoscimento di un importante aumento retributivo tale da superare di molto la soglia ‘spartiacque’ nei mesi successivi”.

“Ulteriore aspetto da analizzare – si legge ancora nel documento – in merito all’articolo 31, è la disparità di trattamento che subiranno i lavoratori, in tutti i quei casi in cui, per motivi diversi, nel primo quadrimestre 2022, si son trovati ad avere un imponibile contributivo inferiore al massimale mensile di € 2.692,00, quando in un mese ‘standard’ la retribuzione degli stessi sarebbe stata superiore; lavoratori che, a parità di retribuzione, ad esempio € 3.000,00 mensili, nel caso di assenza di eventi particolari, durante il primo quadrimestre del 2022, restano fuori dalla possibilità di fruire del bonus, non avendo goduto dell’esonero dello 0,8%. Gli stessi lavoratori che, invece, durante il primo quadrimestre abbiano goduto di prestazioni a sostegno del reddito (malattia, maternità obbligatoria, congedo parentale, infortunio), che incidono a livello di imponibile previdenziale, possono aver portato ad una retribuzione imponibile da € 3.000,00 contrattuali, ad esempio, a € 2.500,00 consentendo così l’applicazione dell’esonero dello 0,8%”.

La Fondazione precisa che “stando alla circolare n. 43/2022 citata, il controllo deve essere effettuato su base mensile, senza alcun conguaglio a dicembre o in sede di cessazione del rapporto di lavoro. Esempio emblematico, è la disparità di trattamento tra due lavoratori con la qualifica di impiegato, e con la stessa retribuzione, ma, operanti in settori diversi, (uno nel commercio, l’altro nell’industria)”.
“In caso di malattia, infatti, per l’impiegato del commercio vi sarà l’intervento dell’Inps, con conseguente riduzione dell’imponibile previdenziale; per l’impiegato del settore industria, invece, essendo la malattia interamente a carico del datore di lavoro, l’indennità corrisposta sarà totalmente imponibile”, conclude.

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