La sostituzione delle finestre è stata inserita tra gli interventi per i quali è prevista la coperta del Bonus barriere architettoniche. La guida.
Arrivano importanti novità per quanto riguarda il Bonus barriere architettoniche, l’agevolazione pensata per chi intende effettuare la sostituzione delle finestre del proprio appartamento attraverso una detrazione sulle spese.
L’Agenzia delle Entrate ha inviato ai Caf italiani la circolare n.17/2023 nella quale vengono chiariti alcuni punti in merito alla dichiarazione dei redditi 2023. Ma andiamo per ordine.
Bonus barriere architettoniche 75%, cos’è
Il Bonus barriere architettoniche prevede una detrazione del 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche. La misura è stata introdotta con la Legge di Bilancio 2022 durante il Governo Draghi ed è stata prorogata con la Manovra 2023 fino all’anno 2025.
Nello specifico, per i lavori effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, su edifici già esistenti, è possibile ottenere una detrazione Irpef, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo. Il richiedente, in alternativa, può richiedere lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Nonostante il Bonus barriere architettoniche sia stato ideato per abbattere gli ostacoli fisici e le barriere che impediscono la mobilità, non è necessaria la presenza di un soggetto disabile per ottenere l’agevolazione.
Bonus barriere architettoniche 75%, le novità
In elenco anche gli appartamenti
Quali sono le novità per le quali si è espressa l’Agenzia delle Entrate? La prima riguarda innanzitutto l’aggiornamento dell’elenco degli ambienti per i quali è possibile chiedere il bonus. Nella lista sono stati infatti inseriti anche gli appartamenti presenti all’interno di condomini, una categoria di immobile che non era stata precedentemente inclusa.
Per gli appartamenti, quindi, sarà possibile chiedere la detrazione per interventi fino a un massimo di 50mila euro. A conti fatti, il Bonus barriere architettoniche potrà coprire fino a 30mila euro.
Bonus valido anche per le finestre
La seconda grande novità fa riferimento ai tipi di lavori che possono essere effettuati. Gli interventi, adesso, riguardano anche la sostituzione di finiture (pavimenti, porte infissi, esterni, terminali degli impianti), il rifacimento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofoni, impianti di ascensori), il rifacimento di ascensori e scale, l’inserimento di rampe esterne/interne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.
Nella lista, quindi, figurano anche le finestre. Sarà comunque obbligatorio attenersi ai parametri che sono stati specificati dal Ministero delle Infrastrutture nell’apposito decreto del 4 giugno 1989, n. 236 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.