Bonus bebè e assegno di maternità, non è possibile chiedere agli stranieri extracomunitari il requisito del permesso di lungo soggiorno.
Lo ha stabilito la Corte costituzionale, che ha ritenuto le attuali disposizioni in contrasto con gli articoli 3 e 31 della Costituzione e con l’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
A cadere sono in particolare le norme che escludono dalla concessione dei due assegni i cittadini di paesi terzi ammessi a fini lavorativi e quelli ammessi a fini diversi dall’attività lavorativa ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno di durata superiore a sei mesi.
A sollevare la questione era stata la Corte di Cassazione , sostenendo che la disciplina fosse lesiva del principio di eguaglianza e della tutela della maternità.
Prima di decidere la Consulta aveva posto due quesiti alla Corte di giustizia dell’Unione europea, che ha affermato che la normativa italiana non è compatibile né con l’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue, che prevede il diritto alle prestazioni di sicurezza sociale, né con l’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/Ue, sulla parità di trattamento tra cittadini di Paesi terzi e cittadini degli Stati membri.