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Assunzioni donne 2021, indicazioni sull’esonero contributivo

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Assunzioni donne 2021, indicazioni sull’esonero contributivo

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domenica 18 Aprile 2021

Nella nuova legge di bilancio è contemplato anche il Bonus donne 2021 che prevede, per le nuove assunzioni o le trasformazioni di rapporti già esistenti fino al 2022, un esonero contributivo

Sgravi al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro che assume donne prive d’impiego.

L’art. 1, commi da 16 a 19,della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – del quale hanno riportato le prime indicazioni operative la circolare INPS n. 32 del 22 febbraio 2021 seguita dal messaggio dello stesso Istituto n. 1421 del 6 aprile 2021 – estende in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022 gli sgravi contributivi a carico dei datori di lavoro privati anche non imprenditori ed agricoli, con esclusione dell’apprendistato e del lavoro domestico, già esistenti (sgravi della totalità dei contributi dovuti all’INPS ed all’INAIL), ma in misura inferiore.

Tali sgravi sono concessi nel limite massimo di 6.000 euro annui.

Esaminiamo
di seguito per quali lavoratrici spetta lo sgravio in esame e per quanto tempo,
in base alle caratteristiche delle donne prive di impiego

Per quali assunzioni sono dovuti gli sgravi?

Gli gravi in argomento sono dovuti per le seguenti assunzioni:

assunzioni a tempo determinato anche in somministrazione;

assunzioni a tempo indeterminato;

trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato;

trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto non agevolato

Altri datori di lavoro aventi diritto agli sgravi

Oltre
ai datori di lavoro detti sopra hanno diritto allo sgravio in parola anche i
seguenti:

enti pubblici economici;

istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;

enti che per effetto di per effetto di processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitale ancorché a capitale interamente pubblico;

ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive di requisiti per trasformarsi in ASP ed iscriversi nel registro delle persone giuridiche;

aziende speciali costituite in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

consorzi di bonifica;

consorzi industriali;

enti morali;

enti ecclesiastici.

 Requisiti
disoccupazione delle donne da assumere e misure temporali dell’incentivo

L’incentivo
in esame spetta:

per le assunzioni di donne di qualunque età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e nelle arre di cui all’art. 2, punto 18), lett. e) del predetto regolamento  (e) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato), assunte con contratto a tempo determinato;

 per le assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi,  ovunque residenti.

Lo
stesso incentivo  è concesso:

per  6 mesi nel caso di assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato;

per 24 mesi nel caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato o di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

Requisiti occupazionali dei datori di lavoro
beneficiari degli sgravi

Per
fruire dell’esonero qui detto occorre che il datore di lavoro privato abbia un
incremento medio di unità di lavoro annuo (lavoratori occupati) nell’anno
successivo all’assunzione di donne per le quali può ottenere il detto esonero
rispetto all’anno precedente.

Giova
sottolineare che per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il
calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite ed il
numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a
tempo pieno; esempio: se l’orario contrattuale a tempo pieno è di 40 ore
settimanali e vi sono due lavoratori a tempo parziale che lavorano per 20 ore
settimanali ciascuno, essi sono considerati come un solo lavoratore. L’incremento occupazionale è considerato al
netto delle diminuzioni del numero degli occupati in società controllate,
collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto;
esempio se il numero dei dipendenti di una società è di 50 unità lavorative,
ivi compresi 10 lavoratori occupati presso una società controlla e 2 di questi
ultimi  lavoratori si dimette, dopo tali
dimissioni il numero degli occupati è pari a 48 unità.

Salvatore Freni

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