Nuovo spiraglio per le mamme lavoratrici che avevano fatto domanda per accedere al bonus mamme 2025, ma che per ragioni svariate avevano visto respinta la propria richiesta o accolta solo parzialmente. Con il messaggio n. 1187 del 2 aprile 2026, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale è intervenuto sul “Nuovo bonus mamme”, l’integrazione al reddito prevista per questa categoria di persone, comunicando il rilascio della funzionalità “Chiedi riesame” per tutte le domande che non erano andate a buon fine. Non si tratta di una novità assoluta, in quanto l’INPS aveva già comunicato attraverso una serie di messaggi ufficiali che avrebbe definito modalità di domanda e strumenti di sostegno per le lavoratrici con almeno 2 figli.
In cosa consiste il bonus mamme?
Il contributo statale consiste in 40 euro al mese per un massimo di 12 mensilità, con un’integrazione al reddito che può arrivare fino a 480 euro complessivi, se si è in grado di rispondere a tutti i requisiti previsti dal bonus. Il contributo è destinato anche a tutte le lavoratrici che hanno attivi rapporti di lavoro non continuativi, basti pensare a tutte le docenti e insegnanti supplenti nelle scuole, segno che la misura serve proprio a sostenere e tutelare le categorie più potenzialmente fragili.
Come fare il riesame della domanda per il bonus mamme?
La nuova funzionalità introdotta dall’INPS permette a chi ha già inoltrato domanda di chiedere il riesame della pratica, ma solo per:
- le domande respinte per cui è possibile chiedere il riesame completo;
- le domande Accolte, In erogazione o Concluse, ma soltanto per i mesi non riconosciuti.
Per scoprire in quale delle due categorie rientra la propria domanda, occorre consultare l’area dedicata “Ricevute e provvedimenti”.
Bonus mamme: 30 giorni di tempo per la richiesta di riesame
L’INPS ha tuttavia fissato in 30 giorni complessivi la scadenza per procedere con il riesame, termine oltre il quale non sarà possibile inoltrare la revisione della propria domanda. Nel dettaglio la scadenza per il riesame deve essere così calcolata:
- entro 30 giorni dalla comunicazione di rifiuto della domanda o accoglimento parziale;
- entro 30 giorni dalla pubblicazione del messaggio (2 aprile 2026), se successiva.
In entrambi i casi è possibile effettuare una sola richiesta di riesame per ogni mese che non è stato riconosciuto valido per il contributo.
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