La legge n. 178 del 30 dicembre 2020 stabilisce infatti, al comma 608 dell’art. 1, il rinnovo della misura temporanea di sostegno alla filiera della stampa, già prevista dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017.
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Buone notizie per gli inserzionisti. La Legge di bilancio 2021 ha prorogato il bonus pubblicità per gli anni 2021 e 2022.
La legge n. 178 del 30
dicembre 2020 stabilisce infatti, al comma 608 dell’art. 1, il rinnovo della
misura temporanea di sostegno alla filiera della stampa, già prevista dalla
legge n. 96 del 21 giugno 2017, confermando però le modifiche apportate dal Decreto
legge n. 34 del 19 maggio 2020, recante “Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse
all’emergenza epidemiologica da Covid-19”.
I BENEFICIARI DELLA MISURA
I beneficiari della misura
restano i soggetti già individuati dalla legge del 2017, e cioè imprese,
lavoratori autonomi ed enti non commerciali. Viene però confermato il regime speciale
introdotto del Decreto legge dello scorso 19 maggio per l’anno 2020, ovvero il
calcolo del credito sul totale degli investimenti e non più sul solo margine
incrementale rispetto all’investimento effettuato nell’anno precedente. Ciò
significa che, così come per l’anno 2020, resta valida la misura unica del 50
per cento del valore degli investimenti pubblicitari, anziché del 75 per
cento del valore incrementale (così come disposto fino al 2019). E che decade,
anche per il 2021 e il 2022, il requisito dell’incremento minimo dell’1 per
cento rispetto agli investimenti effettuati l’anno precedente.
Questo comporta, di conseguenza,
l’accesso all’agevolazione anche a imprese, lavoratori autonomi ed enti non
commerciali che programmeranno investimenti inferiori rispetto a quelli
effettuati nell’anno precedente o che nel 2020 non hanno effettuato alcun investimento
pubblicitario o, ancora, che hanno avviato la loro attività nel corso dello
scorso anno.
Confermato inoltre il medesimo tetto
di spesa del 2020 di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021
e 2022.
Spariscono dalla norma però alcuni dei mezzi sui quali acquistare pubblicità per maturare credito: sono infatti state escluse le emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, mentre restano confermati i giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, purché siano iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione, e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.
IL CREDITO D’IMPOSTA PREVISTO
Il credito d’imposta – che
ricordiamo è un qualsiasi credito che il contribuente vanta nei confronti dello
Stato e che, in sostanza, viene utilizzato per avere uno sconto sui tributi
da pagare a fine anno -sarà riconosciuto con un provvedimento pubblicato sul
sito istituzionale del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria (DIE) della
Presidenza del Consiglio dei ministri e potrà essere utilizzato, ai sensi dell’art. 17 del Decreto legislativo n.
241 del 9 luglio 1997, soltanto in compensazione, previa istanza diretta al DIE
e presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici
dell’Agenzia delle entrate, indicando il totale delle spese effettivamente
sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.
In un periodo difficile come
quello che stiamo vivendo, la misura riconfermata dalla Legge di bilancio 2021
rappresenta un’importante opportunità per le categorie citate perché consente
loro di puntare al rilancio della propria attività aumentando la propria
visibilità e recuperando in credito d’imposta la metà di quanto investito.
Paola Giordano