E' il momento di prepararsi a richiedere il credito di imposta previsto per i mesi estivi. Con una domanda da inviare dal 4 ottobre al 4 novembre, ecco come fare
Dopo il riaddebito delle spese anti-Covid sostenute da giugno ad agosto da un solo professionista necessario suddividere anche il tax credit.
Il tax credit per la sanificazione può essere ripartito tra più professionisti in caso di condivisione dello studio e di ripartizione delle spese.
Il credito d’imposta per le spese di sanificazione comuni andrà calcolato dal professionista che ha sostenuto la spesa sull’ammontare al netto dei riaddebiti.
Chiusa, ad agosto la finestra di spese agevolate per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli studi ora è il momento di prepararsi a richiedere il credito di imposta previsto per i mesi estivi. Con una domanda da inviare dal 4 ottobre al 4 novembre.
Il tax credit è richiedibile per le spese sostenute nei mesi da giugno ad agosto 2021 e, ad oggi, non comprende le spese del mese di settembre.
Chi può usufruire del bonus e quanto si può richiedere
Il bonus è usufruibile anche dai lavoratori autonomi e dai professionisti nella misura del 30% delle spese per la sanificazione degli ambienti, degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività, per l’acquisto di Dpi e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori.
La norma è stata introdotta per favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19 e si spera in una sua proroga per i mesi futuri.
Ai sensi dell’articolo 32 del decreto Sostegni-bis (Dl 73/2021), il credito d’imposta massimo è di 60mila euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.
Il limite massimo di 60mila euro è riferito, come nella precedente edizione.
Beneficiano del tax credit sanificazione, oltre alle imprese, anche i soggetti esercenti arti e professioni ovvero coloro che svolgono attività di lavoro autonomo sia in forma individuale che associata.
La norma istitutiva dell’agevolazione non prevede alcuna distinzione in ordine al regime fiscale adottabile dai soggetti beneficiari, pertanto rientrano nell’ambito soggettivo anche i soggetti in regime di vantaggio (articolo 27, commi 1 e 2 Dl 98/2011) e quelli in regime forfettario.