Buono carburante da 200 euro ai lavoratori: per chi e come spenderlo - QdS

Buono carburante da 200 euro ai lavoratori: per chi e come spenderlo

Elettra Vitale

Buono carburante da 200 euro ai lavoratori: per chi e come spenderlo

venerdì 22 Luglio 2022

Arriva la circolare n.27/E che chiarisce i termini per fruire del benefit. Verrà erogato a discrezione del datore di lavoro sotto forma di voucher in formato cartaceo o digitale

’ROMA – Fino a 200 euro di bonus carburante per i dipendenti delle aziende private: è la novità introdotta dal Governo con Decreto legislativo n. 21/2022 (articolo 2) dello scorso maggio. Tuttavia solo lo scorso 14 Luglio, dopo quattro mesi dalla vigenza della normativa in oggetto, l’Agenzia delle entrate ha emanato la n. 27/E con quale fornisce l’ambito di applicazione e le relative istruzioni per l’erogazione della suddetta agevolazione.

Si tratta di un’iniziativa che, come indicato nel Dl, rientra nelle “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”. Un vero e proprio aiuto per i cittadini costretti a fare i conti con i rincari del carburante, con cifre che sfiorano ormai i 2 euro al litro.

Tra i possibili fruitori rientrano i lavoratori dipendenti delle aziende private ma anche di soggetti che non svolgono un’attività commerciale e i lavoratori autonomi, a patto che dispongano di propri lavoratori dipendenti.

Nella normativa non viene applicata alcuna distinzione in base alla tipologia contrattuale applicata in azienda, per cui il bonus può essere applicato anche agli apprendisti e agli impiegati con formule flessibili come, ad esempio, contratti part-time, a tempo determinato o intermittente. Non sarà possibile, invece, per tutti coloro che non dispongono di un rapporto di lavoro subordinato come i tirocinanti e i collaboratori coordinati e continuativi.

Sono esclusi dall’agevolazione, invece, i dipendenti delle Pa e, nel dettaglio coloro che risultano impiegati presso:

  • le amministrazioni dello Stato;
  • gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
  • le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
  • le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
  • le istituzioni universitarie;
  • gli Istituti autonomi case popolari;
  • le Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
  • gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
  • le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
  • l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
  • le Agenzie, di cui al decreto legislativo n. 300/1999.

Come specificato dal legislatore, però, la misura non è a titolo obbligatorio ma può essere erogata a discrezione del datore di lavoro su base volontaria e, come già detto, fino a un massimo di 200 euro. L’Agenzia delle entrate chiarisce nella circolare che non è necessaria alcuna domanda specifica da parte del lavoratore bensì, se i datori di lavoro aventi diritto decideranno di attuarlo, basterà chiedere alla propria azienda o al proprio sindacato la possibilità di accedere al buono in questione. A differenza di quanto precedentemente indicato, inoltre, se l’azienda lo preferisce è possibile sostituire il premio di risultato con il bonus carburante.

Tutti possono dunque avere il bonus indipendentemente dallo stipendio, in quanto la concessione non è legata a limiti reddituali.

La cifra prescelta non verrà addebitata in busta paga bensì sotto forma di ticket cartacei o elettronici i quali riportano il valore nominale del buono da spendere presso i distributori per il rifornimento di carburante e, nel dettaglio:

  • benzina;
  • gasolio;
  • GPL;
  • metano;
  • per la ricarica di veicoli elettrici.

La distribuzione del voucher, da parte del datore di lavoro, dovrà essere effettuata entro e non oltre il 12 gennaio 2023, in applicazione del principio di cassa allargato. Il soggetto beneficiario, quindi, potrà usufruirne a sua discrezione, anche oltre l’anno 2022.

Dal punto di vista fiscale, inoltre, il bonus di 200 euro non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente e rappresenta un’ulteriore agevolazione rispetto a quella generale (così come già prevista dall’articolo 51 del Tuir – Testo unico delle imposte sui redditi). Va quindi conteggiato in maniera separata rispetto agli altri benefit, come chiarisce l’Agenzia delle entrate.

Ne consegue che, per ottenere l’esenzione da imposizione fiscale, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina e, in aggiunta, un valore di 258,23 euro per ‘’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina).

Per fugare ogni dubbio, la circolare n.27/E riporta due esempi specifici: “Nel caso in cui un lavoratore dipendente benefici, nell’anno d’imposta 2022, di buoni benzina per euro 100 e di altri benefit (diversi dai buoni benzina) per un valore pari ad euro 300, quest’ultima somma sarà interamente sottoposta a tassazione ordinaria. Di contro, se il valore dei buoni benzina è pari ad euro 250 e quello degli altri benefit è pari ad euro 200, l’intera somma di euro 450 non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente, poiché l’eccedenza di euro 50 relativa ai buoni benzina confluisce nell’importo ancora capiente degli altri benefit di cui all’articolo 51, comma 3, del Tuir”.

In ogni caso, il il benefit si considera percepito dal dipendente e assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga utilizzato in un secondo momento.

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