La Cassazione annulla l'arresto della dirigente di una scuola parificata del palermitano: il reato di caporalato non si applica ai docenti.
Il caporalato non si può applicare “a categorie di lavoro che avvalendosi di prestazioni intellettuali, esulano in radice dalla categoria dei lavoratori manuali, siano essi in ambito agricolo o artigianale o industriale”. Ecco perché la Corte di Cassazione ha annullato l’arresto della dirigente di una scuola, Patrizia Ficicchia, presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa sociale “La Rocca” di Cefalù (Palermo) che gestisce gli istituti superiori paritari Scicolone di Cefalù e Ariosto di Termini Imerese, nel palermitano.
Caporalato, norma riferita a reclutamento o utilizzo di manodopera
Per i giudici della Cassazione “la norma” del caporalato si riferisce al “reclutamento o all’utilizzazione di ‘manodopera‘, termine semanticamente legato alla manualità e generalmente alla prestazione di lavoro privo di qualificazione, nome collettivo all’interno del quale l’individuo e le sue capacità perdono significato a fronte della potenzialità produttivo che il gruppo di lavoratori può esprimere”.
Per la Cassazione “tutto ciò è estraneo al lavoro intellettuale, tanto se esercitato in forma subordinata che nella libera professione, poiché l’intelletto e il suo uso costituiscono elemento identitario e individualizzante che non può essere svilito, disperdendolo nella categoria generica della manodopera”.