ROMA – Ne abbiamo già parlato dalla pagine di questo Quotidiano. La Corte europea dei diritti dell’uomo, è tornata a censurare l’Italia sulle garanzie dei contribuenti sottoposti a verifica fiscale o a indagini bancarie. A quasi un anno dalla prima sentenza “Italgomme”, confermata da quella “Agrisud”, la Cedu con le sentenze dell’8 gennaio 2026 (numeri 40607/19 e 34583/20), riguardanti le ditte Ferrieri e Bonassi, ha ribadito la propria idea secondo la quale c’è una violazione sistematica delle garanzie previste per il domicilio dei cittadini, anche quelli che svolgono attività commerciali. Probabilmente in quest’ultimo caso le censure sono state provocate anche dal fatto che i contribuenti erano venuti a conoscenza degli accessi solo tramite comunicazione degli istituti di credito, i quali li avevano informati dell’obbligo di trasmettere i dati richiesti. Non erano stati informati, quindi, sulle ragioni specifiche dell’accesso, né sulle condizioni giuridiche che avevano giustificato l’attivazione delle misure.
C’è da dire, però, che questa volta, con le citate sentenze Ferreri e Bonassi, a essere censurata è stata la violazione sistematica delle garanzie a tutela della riservatezza della “vita privata”, anch’essa tutelata dall’articolo 8, Cedu. La Corte, infatti, pur riconoscendo un’ampia discrezionalità agli Stati contraenti, nel momento in cui si accede e si utilizzano i dati bancari dei contribuenti, ha manifestato l’avviso secondo il quale è sempre indispensabile assicurare adeguate garanzie contro possibili abusi e arbitri.
Indagini bancarie e diritti fondamentali: cosa chiede la Corte di Strasburgo all’Italia
Secondo la Cedu è necessaria una normativa che, in maniera precisa, stabilisca non solo i presupposti per l’esercizio dei poteri di indagine bancaria, ma anche precise disposizioni che prevedano controlli, anche giurisdizionali, i quali, anche successivamente all’effettuazione del controllo, possano valutare la necessità del controllo ed il suo corretto svolgimento. Per questo, nell’ultima sentenza, la Corte Edu ha indicato all’Italia misure generali da adottare, sia in materia di verifiche fiscali che in materia di indagini bancarie, visto che, ad avviso della Corte di Strasburgo, continuano a mancare le garanzie dell’articolo 8 della Convenzione, che tutela la riservatezza sia del domicilio, sia della “vita privata” del contribuente (compreso la riservatezza della corrispondenza), specialmente dopo l’introduzione di sistemi sofisticati di controlli, compresa l’intelligenza artificiale.
Al riguardo i vertici dell’Amministrazione finanziaria italiana, il 13 marzo scorso, intervenendo a un apposito convegno organizzato dalla Luiss, pur confermando l’assoluta esigenza del rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo, così come declinati anche dall’articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, hanno manifestato il loro convincimento secondo il quale la giurisprudenza europea stia incidendo in maniera sempre più incisiva sulle garanzie procedurali, sull’attività di accertamento e sulla qualità della tutela giurisdizionale in materia tributaria. Anche il vice ministro Leo ha manifestato lo stesso avviso, sottolineando che la riforma tributaria, in via di completamento, punta moltissimo sull’adesione spontanea, con alcuni nuovi strumenti come il concordato preventivo e l’adempimento collaborativo. Molto importante, poi, è stata la forte presa di posizione del direttore dell’Agenzia delle entrate, Vincenzo Carbone, sulle censure della Corte europea sui diritti dell’uomo.
Agenzia delle Entrate vs Cedu: il nodo della proporzionalità e del Garante della privacy
Confermando anche lui l’assoluta necessità della tutela dei diritti del contribuente, Carbone ha affermato che alla lotta all’evasione non si può assolutamente rinunciare, e ha pure sottolineato che “l’esigenza di tutelare i diritti fondamentali dell’individuo, così come ribaditi dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, deve sempre confrontarsi con l’interesse pubblico di una incisiva azione di contrasto all’evasione”.
Sempre secondo il direttore delle entrate “la convenzione Edu su cui la Corte di Strasburgo è chiamata a vigilare non può essere considerata fonte di norme direttamente applicabili negli Stati contraenti: è un trattato internazionale multilaterale da cui derivano obblighi per gli Stati aderenti, ma non implica l’incorporazione dell’ordinamento giuridico italiano in un sistema più vasto, tale da produrre effetti diretti”. E con specifico riguardo alle censure riguardanti le indagini bancarie, lo stesso Carbone ha ricordato il possibile impatto negativo che “potrebbe avere sugli obblighi connessi allo scambio intraunionale dei dati finanziari, anche in tema di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo“. Ha aggiunto pure che, “se per ogni contribuente fosse necessaria un’autorizzazione giudiziaria preventiva prima di procedere alla trasmissione dei dati, il sistema di prevenzione per contrastare fenomeni evasivi diverrebbe inattuabile, con i conseguenti rischi facilmente intuibili”. E anche in merito alle censure riguardanti l’ipotetica mancanza di tutela per il contribuente, lo stesso Direttore Carbone ha ricordato che nel nostro Paese esiste già una autorità terza che garantisce la riservatezza, ossia il Garante della privacy. Ma la Cedu è di diverso avviso. Le garanzie attualmente esistenti in Italia non sarebbero sufficienti per legittimare “ingerenze” che siano supportate da valide disposizioni legali e da altrettanto valide giustificazioni in grado di provare un vero interesse pubblico, non disgiunto dal concetto di proporzionalità.
Secondo la Corte di Strasburgo, infatti, nel concetto di “dati personali” (da rispettare e garantire), c’è anche il concetto di rispetto della “vita privata”, concetto nel quale, sempre secondo la Cedu, rientrano la raccolta, la conservazione ed ogni trattamento di “dati personali”, anche di carattere fiscale e finanziario, anche se effettuati da una Pubblica amministrazione.
Ecco il motivo per cui, secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo, è necessario che il nostro Stato emani un provvedimento ben più incisivo di quello che ha modificato l’articolo 12 dello Statuto dei diritti del contribuente in materia di verifiche fiscali (modificato in sede di conversione del DL 17 giugno 2025, n. 84).
Non è sufficiente quanto stabilito con tale recente disposizione, ossia di motivare in modo ancora più precisa gli atti autorizzativi e i verbali relativi agli accessi in locali destinati ad attività commerciali, artistiche o professionali. Occorre, invece, secondo la Cedu, individuare, con atto avente forza di legge, le circostanze e le condizioni che giustificano gli accessi bancari, prevedere un controllo giurisdizionale sui controlli fiscali di cui parliamo, tener conto degli obblighi di cooperazione internazionale in materia di trasmissione di dati fiscali di natura finanziaria.
Come abbiamo detto prima, l’Amministrazione finanziaria la pensa in modo diverso dalla Corte di Strasburgo. Chissà se e quando la questione troverà una idonea e chiara soluzione.
Salvatore Forastieri
già dirigente superiore ministero delle Finanze, Garante del contribuente e giudice Corte giustizia tributaria secondo grado Sicilia

