Come cambia l’impugnabilità dell’estratto di ruolo - QdS

Come cambia l’impugnabilità dell’estratto di ruolo

Salvatore Forastieri

Come cambia l’impugnabilità dell’estratto di ruolo

martedì 27 Agosto 2024

Ecco quali sono le novità determinate dal Dlgs 110/24, che ha sostituito il comma 4-bis dell’articolo 12 del Dpr 602/73. I piccoli ritocchi introdotti, relativi ai casi in cui si può presentare ricorso, non intaccano il principio generale

ROMA – Ne avevamo già parlato dalle pagine di questo Quotidiano. Con l’articolo 3-bis del D.l. 21.10.2021, n. 146 (convertito nella legge 215/2021), è stato introdotto il comma 4-bis all’articolo 12 del Dpr 20.9.1973, n. 602, in vigore dal 21 dicembre 2021, che ha disposto, come regola di carattere generale, la non impugnabilità dell’estratto di ruolo.

L’impugnazione di tale documento, secondo la predetta disposizione, è stata ritenuta ammissibile solo quando il debitore che presenta ricorso in Corte di giustizia tributaria dimostra che l’iscrizione a ruolo può procuragli un pregiudizio:

  • per la partecipazione ad una procedura di appalto, per effetto di quanto è previsto, in materia di contratti pubblici, dall’art. 80, comma 4, del d.lgs. 18/4/2016, n. 50;
  • per la riscossione di somme dovute a suo favore dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), del D.M. 18.1.2008, n. 40, per effetto delle verifiche indicate all’art. 48-bis del d.p.r. 29.9.1973, n. 602;
  • per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione. La norma, in verità, è subito apparsa non solo in controtendenza rispetto al precedente orientamento della Cassazione, ma potenzialmente lesiva dei diritti di difesa dei contribuenti che lamentano l’irregolare ola mancata notifica della cartella di pagamento.

C’è da dire, peraltro, che alla nuova disposizione è stato riconosciuto effetto retroattivo. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha confermato sia la legittimità della norma, sia la sua entrata in vigore con effetti retroattivi. C’è stata pure una presa di posizione di un Giudice di Pace, quello di Napoli, il quale, con ordinanza n. 492 del 3 febbraio 2023, ha rimesso all’esame della Corte Costituzionale la possibile violazione degli articoli 3, 24, 77, 111, 113 e 117 della Costituzione a seguito dell’introduzione del comma 4 bis dell’articolo 12 del D.P.R. 602/73.

Da Palazzo della Consulta con sentenza n. 190 del 17 ottobre 2023 si è prevista la non impugnabilità dell’estratto ruolo, tranne che in pochissimi casi in cui, l’iscrizione a ruolo, senza possibilità di contestarla, possa pregiudicare la partecipazione a gare di appalto pubbliche o compromette pagamenti delle Pubbliche amministrazioni o la legittimità di un beneficio nel rapporti con la Pubblica amministrazione. In pratica la Corte Costituzionale, da un lato ha cassato i principi sui quali fondavano la non impugnabilità l’Agenzia delle Entrate e la Corte di Cassazione, ma dall’altro, riconoscendo una palese diminuzione di difesa da parte dei contribuenti, specialmente di alcuni maggiormente esposti di fronte al fisco, ha sollecitato l’intervento del Legislatore, anche in occasione della prossima riforma tributaria, per porre soluzione alla vicenda che, paradossalmente, continua a penalizzare in modo particolare i contribuenti ai quali la cartella non è stata notificata. Ed ecco che, così come previsto dalla Corte Costituzionale e dalla Legge delega sulla riforma tributaria (Legge n.111 del 9 agosto 2023), con l’articolo 12 del Decreto Legislativo n. 110 del 29 luglio 2024 (Riordino sistema della riscossione), è stato modificato l’articolo 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sostituendo il comma 4-bis quale, ora, così recita:

“L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto; c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione; d) nell’ambito delle procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati; f) nell’ambito della cessione dell’azienda, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre1997, n. 472.».

Insomma, piccoli ritocchi alle condizioni che legittimano il ricorso contro l’estratto ruolo, lasciando immutato, però, il principio generale della non impugnabilità di detto documento al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.

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