ROMA – L’articolo 38 quater del Dpr 633/72 (il decreto istitutivo dell’Iva), prevede una sorta di esenzione Iva per i viaggiatori domiciliati o residenti fuori dall’Unione Europea quando acquistano in Italia beni destinati al loro uso personale il cui corrispettivo, al lordo d’Iva, non sia superiore a 154,91 Euro (le vecchie 300.000 Lire).
Si ricorda che, diversamente dall’acquisto da parte di un soggetto extra Ue, qualunque acquisto fatto da un soggetto privato Ue nel nostro Paese è sempre soggetto ad Iva in Italia.
L’esenzione prima cennata, destinata ai viaggiatori privati extra Ue, giuridicamente meglio definibile come “non imponibilità”, è subordinata ad alcune condizioni.
1) Il trasporto dei beni acquistati deve avvenire, nel bagaglio del cessionario, entro il terzo mese successivo alla data dell’acquisto;
2) l’operazione deve essere documentata dalla fattura (elettronica), anche quando l’acquisto venga fatto presso un soggetto dettagliante che, per questo motivo, non è ordinariamente obbliato all’emissione della fattura;
3) la fattura deve contenere anche gli estremi del passaporto dell’acquirente;
4) deve essere fornita la prova dell’uscita dei beni fuori dal territorio italiano (ed europeo) entro il quarto mese successivo all’operazione. A tale scopo la fattura emessa dal cedente e consegnata al cessionario al momento dell’acquisto deve essere restituita al cedente con l’avvenuta apposizione del “visto uscita” da parte della Dogana.
Per il cedente, l’operazione, come già precedentemente detto, rappresenta una operazione non imponibile e, come tale, non limita il diritto alla detrazione dell’Iva pagata dallo stesso cedente “a monte”.
È proprio attraverso questo meccanismo che si realizza la legittima non applicazione dell’Iva per un acquisto destinato extra Ue. In alternativa alla procedura ora descritta, il cedente, che resta sempre responsabile del mancato assoggettamento ad Iva dell’operazione qualora il bene non fuoriesca dal territorio nazionale entro tre mesi, può scegliere di seguire una modalità di sgravio diversa, ossia quella prevista dal secondo comma del citato articolo 38 quater.
Questa procedura prevede l’emissione della fattura con Iva ed il successivo rimborso al viaggiatore straniero (extra Ue) dell’imposta (Iva) solo dopo avere ottenuto, entro un mese dall’uscita dei beni dal territorio italiano, la fattura a suo tempo emessa ma con il visto doganale che dimostra l’uscita dei beni nei termini previsti.
Ottenuta tale prova, il cedente può tranquillamente rimborsare l’Iva al viaggiatore straniero, recuperando l’imposta attraverso la procedura di variazione di cui all’articolo 26 del Decreto Iva (633/72).
Per la verità l’Agenzia delle Dogane, con provvedimento n. 54088 del 22/5/2018, ha previsto una diversa procedura di sgravio, tramite la piattaforma informatica istituzionale (“Otello 2.0”).
Tramite questa procedura l’Ufficio doganale viene subito a conoscenza (in tempo reale) dell’emissione della fattura da parte del cedente e quest’ultimo può facilmente acquisire l’informazione circa l’avvenuta uscita dal territorio europeo dei beni da lui venduti che legittima lo sgravio dell’Iva.