Come la crisi economica ha cambiato (in meglio) il welfare aziendale - QdS

Come la crisi economica ha cambiato (in meglio) il welfare aziendale

Lidia Sicurella

Come la crisi economica ha cambiato (in meglio) il welfare aziendale

mercoledì 21 Ottobre 2020

Fringe benefits, raddoppiato il limite per l’esenzione fiscale che sale così a 516,46 euro. Tutti gli “incentivi”: auto aziendali, prestiti, mensa e ticket restaurant, case e fabbricati

ROMA – Il welfare nelle aziende assume, giorno dopo giorno un ruolo sempre più importante.
Un numero crescente di imprese tiene in considerazione il benessere dei propri dipendenti e cercando di creare un clima favorevole ed incentivante nei luoghi di lavoro.
Per comprendere la natura di questi strumenti è utile esplorare due tra i principali strumenti di welfare aziendale: i fringe benefits e i flexible benefits.

I fringe benefits sono delle prestazioni aggiuntive di carattere monetario erogate dall’azienda ai lavoratori che svolgono specifiche mansioni. Possono avere differente natura e, in linea generale in ottemperanza al comma 3 dell’articolo 51 del Tuir erano esclusi dalla concorrenza alla formazione del reddito di lavoro gli importi entro 258,23 €. Importante novità è stata introdotta dal Decreto-Legge 14 agosto 2020 n. 104 il quale ha previsto, all’articolo 112, il raddoppio del limite di esenzione per il welfare aziendale, portandolo a 516,46 €. Il raddoppio dell’esenzione fiscale sul welfare aziendale, salvo modifiche, sarà valido solo sull’anno di imposta 2020.

Le categorie riconosciute dalla normativa sono così riassumibili:
● Auto aziendali
● Prestiti
● Mensa e ticket restaurant
● Case e fabbricati.

Le auto aziendali sono corrisposte dal datore di lavoro per diverse finalità, dalle quali poi si evince l’esenzione attribuibile. Primo, il datore di lavoro può corrispondere un mezzo aziendale per finalità esclusivamente lavorative ed in questo caso, l’esenzione è globale. Secondo, il mezzo può avere un uso promiscuo (sia esigenze personale che lavorativo). In questa specifica fattispecie, secondo la Manovra 2020, se il mezzo è immatricolato prima del 30 giugno 2020 sarà assoggettato al valore convenzionale pari al 30% della spesa corrispondente ad una percorrenza di 15 mila km calcolato in base alle tabelle aggiornate annualmente dall’Aci. Viceversa, nel caso di mezzo immatricolato a partire dal 1° luglio 2020, il valore dovrà essere ricalcolato secondo le emissioni di Co2 disponibili sul sopracitato manuale. Terzo, al mezzo è riconosciuto il solo uso personale, pertanto Irpef e Inps si calcolano in base al valore normale del bene.

Per quanto concerne i prestiti, sia concessi dalla stessa impresa sia concessi da enti terzi, sono soggetti a tasse e contributi in misura pari al 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato in base al tasso ufficiale di riferimento vigente alla fine dell’anno e l’importo degli interessi in base al tasso applicato dall’azienda.

Altro strumento largamente utilizzato riguarda la mensa e i ticket restaurant i quali sono stati anch’essi intaccati dalla Manovra 2020. Se resta infatti fissa l’esenzione totale del vitto fornito dall’impresa, tramite un servizio di mensa interna, subisce le modifiche della Manovra 2020 l’esenzione parziale sull’erogazione di ticket restaurant.

Le case e i fabbricati possono essere concessi dal datore di lavoro ai dipendenti in locazione, uso o comodato. In questo caso il valore su cui si calcolano tasse e contributi è pari alla differenza tra la rendita catastale dell’immobile e quanto erogato dal beneficiario per il godimento dello stabile stesso.

I flexible benefits sono uno strumento alternativo e complementare di remunerazione del lavoro dipendente volto al miglioramento della qualità di vita del lavoratore. Possono essere erogati sotto forma di beni o servizi in aggiunta alla retribuzione monetaria. Sono esenti da carichi impositivi e contributivi e per tale ragione trovano naturale collocazione negli schemi di retribuzione flessibile, che consentono al lavoratore di poter “comporre” la propria retribuzione scegliendo i beni o i servizi più affini alle proprie esigenze.

I flexible benefits devono però essere connotati dalle particolari finalità di eduzione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Per tale ragione, il datore di lavoro può scegliere se erogare questi benefits all’interno della propria impresa, oppure appoggiarsi a strutture esterne. Tra i flexible benefits utilizzati per la maggiore, si ricorda il servizio di asilo nido, la frequenza di corsi di formazione, l’acquisto di abbonamenti a cinema o a teatri, la sottoscrizione di polizze sanitarie, l’erogazione di forme di trasporto pubblico.

Oggigiorno, i flexible benefits rappresentano un valido strumento per l’abbattimento del cuneo fiscale sia per il lavoratore che per il datore di lavoro. Questo strumento conduce ad un punto di incontro tra interessi diversi. Per il dipendente la quota di reddito erogata sotto forma di flexible benefits non sarà soggetta a trattenute contributive o fiscali; per il datore di lavoro quanto sopra detto si tradurrà in uno sgravio di contributi fiscali e previdenziali sulla medesima parte di reddito.

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