In diversi casi essere costanti nel pagamento del mutuo mensile diventa difficile. Una pausa potrebbe servire alla famiglia per riassestare le proprie finanze.
Il mutuo ha un piano di ammortamento abbastanza lungo, nella maggior parte dei casi almeno di 20 anni, per cui potrebbero capitare imprevisti che non consentano di pagare la rata. Dunque, come si fa a non pagare il mutuo?
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In diversi casi, infatti, essere costanti nel pagamento del mutuo mensile diventa difficile. Una pausa potrebbe servire alla famiglia per riassestare le proprie finanze e proprio a questo serve il Fondo di sospensione dei mutui Gasparrini.
Il Fondo Gasparrini, gestito dalla Consap, è stato istituito per sostenere le famiglie in situazione di disagio economico che devono pagare il mutuo. Questo prevede la sospensione del pagamento delle rate del mutuo acceso per acquistare la casa adibita ad abitazione principale.
Come non pagare il mutuo? La domanda
Ma come si fa a non pagare il mutuo? Per accedere alla sospensione del mutuo è necessario presentare apposita domanda alla banca che ha liquidato il finanziamento. Nella domanda si deve indicare per quanto tempo si desidera sospendere il mutuo, con un tetto massimo fissato a 18 mesi. L’arco temporale, comunque è stabilito anche dai requisiti con cui si accede al beneficio.
Per poter richiedere la sospensione del mutuo si devono rispettare le seguenti condizioni:
- si deve essere proprietari dell’immobile per acquistare il quale si è acceso il mutuo;
- si deve essere titolari del contratto di mutuo;
- l’importo finanziato non deve essere superiore a 250.000 euro;
- il mutuo deve essere in ammortamento da almeno 12 mesi;
- si deve avere un Isee che non supera i 30.000 euro.
Le tempistiche
Per poter godere della sospensione dal pagamento è necessario non aver ancora fruito di altre misure che hanno comportato la sospensione del mutuo o, nel caso il richiedente ne abbia già goduto, che il periodo di sospensione non abbia superato i 18 mesi.
Inoltre, per poter richiedere la sospensione non devono essersi verificati ritardi nei pagamenti precedenti e si deve essere stati oggetto di uno dei seguenti eventi:
- sospensione del rapporto di lavoro per almeno 30 giorni consecutivi;
- riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni consecutivi di lavoro di almeno il 20%.
In questi casi la sospensione del mutuo è di massimo:
- 6 mesi nel caso la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha avuto una durata compresa tra i 30 e i 150 giorni consecutivi;
- 12 mesi nel caso la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha avuto una durata compresa tra i 151 e i 302 giorni consecutivi;
- 18 mesi nel caso la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha avuto una durata pari o superiore a 303 giorni consecutivi.
Come non pagare il mutuo: le condizioni necessarie
Si può richiedere l’accesso al fondo anche qualora si verifichino altri eventi quali:
- la cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato;
- la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- la cessazione del rapporto di lavoro parasubordinato;
- morte dell’intestatario del mutuo;
- grave handicap o invalidità civile non inferiore all’80% per l’intestatario del mutuo.
I documenti che servono
Il richiedente, alla domanda di accesso al Fondo per la sospensione del mutuo dovrà allegare un Isee in corso di validità e i seguenti documenti:
- in caso di cessazione del lavoro con contratto a tempo indeterminato la lettera di licenziamento o la documentazione che attesti le dimissioni per giusta causa;
- in caso di cessazione del lavoro con contratto a tempo determinato copia del contratto in cui sia presente la data di scadenza dello stesso o la documentazione che attesti la cessazione (lettera di licenziamento o certificazione di dimissioni per giusta causa);
- in caso di cessazione del rapporto di lavoro parasubordinato serve una copia del contratto e le comunicazioni dell’interruzione del rapporto di lavoro;
- in caso di handicap grave o invalidità sarà necessario allegare copia del certificato rilasciato dalla commissione medica Asl;
- in caso di sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni è necessario allegare la copia del provvedimento di autorizzazione dei trattamenti di sostegno al reddito, la copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione ai sostegni stessi e la copia della dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sospensione del lavoro (con indicazione del numero dei giorni);
- in caso di riduzione dell’orario di lavoro la copia del provvedimento di autorizzazione dei trattamenti di sostegno al reddito, la copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione ai sostegni stessi e la copia della dichiarazione del datore di lavoro che attesti la riduzione dell’orario di lavoro (con indicazione del numero dei giorni).