Federico Portoghese ha depositato quattro pagine di memorie per opporsi al provvedimento di revoca della Regione: “Le Università statali sono chiaramente inserite tra le amministrazioni pubbliche”
Quattro pagine per rispondere alle accuse. Il commissario straordinario del Comune di Catania, Federico Portoghese, replica tramite il suo avvocato alle motivazione che hanno spinto l’assessorato regionale agli Enti locali ad avviare la revoca della nomina. Secondo gli avvocati della Regione, infatti, Portoghese, ex dirigente dell’Università in pensione, non avrebbe avuto i requisiti per essere designato commissario straordinario. Secondo l’Avvocatura, nell’elenco di chi possa ricoprire incarichi di questo tipo non si conterebbero professori universitari, ricercatori e dirigenti delle università statali.
Le memorie di Portoghese
Non così per il commissario che risponde a quanto contestato. In particolare, sull’inclusione dei professori universitari, ricercatori e dirigenti delle università statali tra i soggetti dotati di quella professionalità amministrativa che, ai sensi degli articoli 55 e 145 dell’Ordinamento amministrativo degli Enti locali in Sicilia, consente di accedere alla nomina di commissario straordinario, in caso di decadenza o scioglimento degli organi direttivi delle amministrazioni locali.
La professionalità amministrativa
Secondo quanto enunciato dalla Regione, i dipendenti e i docenti delle istituzioni universitarie sarebbero privi di quei requisiti di “professionalità amministrativa” propri dei dirigenti dello Stato in quiescenza o in servizio. “Una tesi simile, però, non può considerarsi – si evidenzia nelle memorie. “Si trascura in primo luogo – si legge – la profonda distanza che separa tali figure da quelle dei dirigenti delle università medesime e pubblici in generale”. Nel documento poi ci si sofferma sull’evoluzione normativa. Ed è questo il nodo che sottolineano i legali del commissario Portoghese.
L’evoluzione normativa
“Per un primo rilievo – si legge – appare incongrua un’assimilazione delle figure dei docenti o dei funzionari dipendenti delle istituzioni universitarie statali con quelli dei dirigenti delle istituzioni stesse. Ciò premesso, a conferma dell’assoluta e sostanziale omogeneità della professionalità delle funzioni dell’Autonomia amministrativa che caratterizzano le figure dirigenziali all’interno delle amministrazioni pubbliche statali e universitarie, va peraltro ricordato come la lettera b dell’articolo 11 della legge 7 dell’agosto 2015 numero 124 prevede un’unica posizione dei dirigenti pubblici in cui confluiscono i dirigenti appartenenti ai ruoli delle amministrazioni statali, degli enti pubblici non economici nazionali, delle università statali, degli enti pubblici di ricerca e dell’agenzia governative”.
Viene rilevato inoltre come “le complessive disposizioni contenute nell’articolo 11 siano state sottoposte al vaglio della Consulta la quale, pur avendo ritenuta l’illegittimità costituzionale per difetto dell’accordo raggiunto in conferenza stato regioni di quelle disposizioni che riguardano la dirigenza regionale, ha fatta salva e pienamente confermata la disposizione contenuta al numero 1 della lettera b”. In soldoni, secondo Portoghese, “le università statali sono chiaramente inserite tra le amministrazioni pubbliche al cui personale ordinario e dirigenziale tale testo normativo è applicabile”.
Il decreto legislativo 165 del 2001
In secondo luogo, continua il documento, “all’art. 1 del decreto legislativo 165 del 2001 si legge che per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane così come le istituzioni universitarie”.
Secondo i legali di Portoghese dunque, tutto questo renderebbe evidente come “il parere dell’ufficio legislativo e legale di cui si discute ha finito per ignorare quell’evoluzione normativa che sino ai tempi più recenti giova a restituire un inquadramento giuridico della dirigenza assolutamente diverso rispetto a quello cui faceva riferimento la sentenza della sezione unite numero 10700 del 2006”.
“Nell’attuale situazione giuridica amministrativa – continua la nota – quindi, vengono compresi anche i dirigenti dell’università statali. Sicché, il decreto presidenziale di nomina del sottoscritto, nel quale con l’avvio del procedimento in oggetto, si assumerebbe un’ipotetica illegittimità, nel momento in cui riconosce allo scrivente nella sua consolidata qualifica dirigente pubblico la professionalità necessaria ad assumere le relative funzioni, è certamente ed assolutamente legittimo”.
“Provvedimento illegittimo”
Argomentazioni alla luce delle quali, quanto assunto dall’avvocatura della Regione non sarebbe coerente con le norme. “Illegittimo per contrasto con l’evoluzione del quadro normativo e anche discriminatoria”. Infine, secondo il documento prodotto da Portoghese, nel provvedimento della Regione non sarebbero presenti in riferimenti all’interesse pubblico e all’ipotizzata attività di autotutela. Ci si limita a osservare – conclude la nota – come siano in corso numerose e fondamentali attività di amministrazione degli enti pubblici commissariati rispetto alle quali assume con evidenza carattere prevalente nel rispetto del principio del buon andamento, l’impellente e necessità ed urgenza di continuità amministrativa, a rischio, in caso contrario, di gravissimi pregiudizi per l’interesse pubblico e di conseguenti responsabilità erariali”. Il riferimento è all’utilizzo dei fondi europei e ai fondi del Pnrr. Da qui la richiesta di archiviazione del procedimento.