ROMA – I soggetti titolari di partita Iva che hanno omesso di presentare le “Comunicazioni liquidazioni periodiche Iva” per il primo e secondo trimestre 2019 riceveranno dall’Agenzia delle Entrate una lettera di compliance per sanare le irregolarità, così è quanto disposto e riportato nel provvedimento n. 736758 del 29 ottobre 2019 avente ad oggetto l’attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
La lettera di compliance arriverà ai contribuenti interessati via Pec con le seguenti informazioni:
• codice fiscale, denominazione, cognome e nome;
• numero identificativo della comunicazione, anno d’imposta e trimestre di riferimento;
• modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata;
• invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite il canale di assistenza Civis, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati delle fatture in possesso dell’Agenzia delle entrate o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia;
• codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all’anomalia segnalata.
Inoltre, sarà possibile consultare i documenti trasmessi e ricevuti per il trimestre di riferimento, dei quali non risulta pervenuta alcuna Comunicazione liquidazioni periodiche Iva, sul portale Fatture e Corrispettivi, nella sezione “Consultazione”, all’interno della propria area “Fatture elettroniche e altri dati Iva”, nello specifico:
– dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti, in particolare, tipo fattura/documento, il relativo numero, data di emissione, identificativo cliente/fornitore, l’imponibile, aliquota Iva e imposta, natura operazione ed esigibilità Iva; e i dati relativi al flusso di trasmissione:
– identificativo SdI/file
– data di invio e numero della posizione del documento all’interno del file
– data di consegna della fattura.
Il contribuente interessato, direttamente o tramite un intermediario abilitato, potrà fornire “elementi, fatti e circostanze” per motivare eventuali anomalie rilevate nella comunicazione ricevuta, anche tramite il canale di assistenza Civis.
O in mancanza, accertata l’irregolarità dell’omessa presentazione delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva, procedere con la regolarizzazione, così come riportato nel testo del provvedimento “I contribuenti che hanno avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni resi dall’Agenzia delle entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dalla disposizione normativa citata”.
Dunque, al fine di stimolare l’assolvimento spontaneo degli obblighi tributari con tale provvedimento, l’Agenzia delle Entrate concede ai soggetti titolari di partita Iva di regolarizzarsi per tali omissioni ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso.