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Concerti alla Villa Bellini di Catania, il Tar accoglie ricorso di un privato

Concerti alla Villa Bellini di Catania, il Tar accoglie ricorso di un privato
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Una sentenza riaccende il dibattito sull’uso del giardino per gli eventi: ottiene ragione un’ambulante limitata nella sua attività durante le serate a pagamento. Residenti e associazioni chiedono alternative per il futuro

CATANIA – “Non risultano esplicitate in concreto le ragioni di ordine pubblico e di sicurezza ostative alla prosecuzione dell’attività di vendita della ricorrente durante lo svolgimento degli spettacoli della rassegna Catania Summer Fest 2025”. La stagione dei concerti alla villa Bellini volge verso la conclusione, con una scia di polemiche non indifferenti e che, per questo, legittimano una riflessione sul futuro utilizzo del parco cittadino per l’organizzazione di eventi musicali.

Concerti alla Villa, malumori dei residenti

Ai malumori dei residenti, sempre meno propensi ad accettare di rinunciare alla quiete casalinga invasa dai decibel che inondano un’ampia fetta di centro cittadino, si sono aggiunte di recente le critiche delle realtà associative: da Legambiente che ha posto l’attenzione sulla rinuncia a uno dei pochi spazi verdi del capoluogo, con tanto di conseguenze negative per la fauna – sia quella stanziale che quella aviaria che vi sosta temporaneamente – a causa dell’elevato rumore prodotte dagli impianti audio, fino agli attivisti di Lungomare Liberato, che ha definito “una vergogna” la scelta di utilizzare il parco per i concerti e invitato l’amministrazione Trantino a trovare valide alternative per l’anno prossimo.

Sentenza del Tar di cui finora si è saputo poco

Ad aggiungere un po’ di sale, alimentando per proprietà transitiva le istanze di chi denuncia anche una sostanziale privatizzazione della villa Bellini nei giorni in cui sono in programma le esibizioni musicali a pagamento, è una recente sentenza del Tar di cui finora si è saputo poco. I giudici della seconda sezione del tribunale amministrativo etneo hanno dato ragione alla titolare di un’attività ambulante di somministrazione di cibi e bevande, regolarmente autorizzata dal Comune di Catania all’interno della parco.

Nel provvedimento rilasciato dagli uffici di Palazzo degli Elefanti si specifica che l’attività di vendita, svolta con un carrello mobile, deve essere uniformata all’orario “di apertura al pubblico della villa Bellini” – quindi le ore 22 – con l’impegno di “rimuovere giornalmente il carrello”. A inizio giugno, la donna aveva fatto richiesta al Comune di poter estendere l’orario di lavoro fino a mezzanotte nei giorni in cui la villa sarebbe rimasta aperta per lo svolgimento dei concerti.

Per tutta risposta, poche settimane dopo, gli uffici hanno rigettato l’istanza e prescritto – proprio per i giorni in cui sono in programma le esibizioni musicali che rientrano nel programma organizzato dalla società Puntoeacapo, il cui titolare, Nuccio La Ferlita, si trova in questi mesi coinvolto nell’inchiesta giudiziaria per la presunta corruzione che avrebbe accompagnato i rapporti con il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno e il suo staff – l’interruzione dell’attività di vendita per le 17.30.

Nel ricorso presentato al Tar è finita anche la delibera con cui la commissione provinciale che si occupa degli spettacoli (e che è nominata dalla Prefettura) ha disposto che “il chioschetto privato all’interno dell’area destinata ad accogliere gli spettacoli avrebbe cessato l’attività in coincidenza con l’orario di chiusura al pubblico della villa Bellini e la contestuale concessione in uso agli organizzatori di ciascun evento”. All’origine di tale decisione ci sarebbero state motivazioni legate a “esigenze di ordine pubblico e sicurezza”.

Un aspetto, questo, che è stato contestato dai legali dell’ambulante. “Il provvedimento che limita l’orario di esercizio alle ore 17.30 è giustificato genericamente con la seguente frase: “In quanto oltre tale orario lo spazio è concesso ai privati organizzatori degli stessi”. Tale motivazione è apodittica e priva di riferimenti concreti, oltre che contraddittoria, posto che gli eventi sono pubblici, svolgendosi in luogo pubblico e aperto al pubblico pagante”, hanno scritto gli avvocati Davide Alfredo Luigi Negretti e Chiara Grasso nel ricorso. I legali hanno anche segnalato ai giudici che “l’amministrazione non ha indicato alcuna norma che potesse legittimare la compressione dell’orario dell’attività né ha rappresentato quali fossero le supposte esigenze di ordine pubblico e di sicurezza alla base del provvedimento impugnato”.

I giudici hanno accolto i rilievi del privato, annullando di conseguenza il provvedimento degli uffici. Nella sentenza, pubblicata a fine luglio, si legge che “non è dato comprendere in che modo detta attività interferisca con la gestione ordinata dei flussi dei partecipanti agli eventi o sia fonte di rischio per l’incolumità pubblica”. Lo stesso vale per la posizione della commissione provinciale prefettizia: “Neppure il verbale consente di individuare le concrete ragioni di ordine pubblico o di sicurezza alla base della disposta limitazione dell’attività della ricorrente”.

Il passaggio forse più interessante nel ricorso presentato dai legali della titolare del chioschetto mobile è questo: “Deve evidenziarsi che il procedimento limita l’attività per 32 giornate (sulle 56 della stagione), colpendo l’unico mezzo di sostentamento della ricorrente. Va, altresì, denunciata la violazione dell’articolo 1336 del codice civile, in quanto i concerti non possono qualificarsi come eventi privati, rientrando nella fattispecie dell’offerta al pubblico”.

Una disputa tra esigenze pubbliche e private che richiama anche le aspettative di chi vorrebbe poter usufruire della villa Bellini in qualsiasi serata estiva, senza essere costretto a pagare un biglietto per accedere a un concerto.