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Forestali, il Tar torna sul concorso del 2023: “Tutti gli idonei vanno in graduatoria”

Forestali, il Tar torna sul concorso del 2023: “Tutti gli idonei vanno in graduatoria”
Foto di repertorio da Imagoeconomica

Le polemiche intorno al concorso non si placano e rimangono “in sospeso” diversi idonei della selezione del 2023: ecco la decisione del Tar.

La speranza di vedere scorrere la graduatoria di un concorso è sentimento comune a molti. A viverlo, con cognizione di causa, è anche chi qualche anno fa ha preso parte al concorso per 46 guardie forestali. La procedura – indetta dalla Regione per favorire il ricambio all’interno del Corpo, dove l’età media è sopra i cinquant’anni – era finita, tra il 2023 e il 2024, al centro delle polemiche.

All’origine di tutto c’era stato lo stupore, presto diventato sospetto e poi indignazione, suscitato dallo scoprire – con la graduatoria che era iniziata a circolare tra le chat in maniera irrituale – che a piazzarsi primo in graduatoria era stato il figlio del dirigente generale che aveva designato i componenti della commissione di valutazione.

Per quanto la prova si fosse tenuta tramite quiz con domande a risposta multipla gestite da Formez, le polemiche avevano portato la Regione a prendere in mano l’iter e a decidere di annullare in autotutela l’intera procedura. Come prevedibile, a quell’azione erano seguite altrettante polemiche e i ricorsi da parte di chi si sentiva ingiustamente penalizzato. Il Tar alla fine ha dato ragione a questi ultimi, ordinando il ripristino della graduatoria.

Mentre negli ultimi mesi il percorso di inserimento delle nuove guardie forestali è andato avanti, quella storia è rimasta pendente al tribunale amministrativo per un ricorso presentato da circa centocinquanta tra coloro che erano risultati idonei pur non essendo vincitori.
La sentenza è arrivata.

Concorso per guardie forestali in Sicilia, il ricorso degli idonei

A spingere i candidati ad adire le vie legali era stata la mancata inclusione nella graduatoria di coloro che si erano piazzati oltre la 46esima posizione. Alla richiesta di colmare la lacuna, che di fatto avrebbe spento le speranze di chiunque confidi nello scorrimento in caso di nuove assunzioni, si era aggiunta un’altra richiesta: l’inclusione nell’elenco sarebbe dovuta spettare soltanto a chi aveva impugnato il decreto.

In altri termini, un candidato che aveva concluso la prova ottenendo almeno 21 ma non aveva fatto ricorso sarebbe dovuto rimanere comunque fuori.

“L’amministrazione regionale provveda a dichiarare che la sentenza del Tar Palermo di cui si chiede l’esecuzione (quella che ha annullato la revoca in autotutela degli atti con cui fu indetto il concorso, nda) è efficace solo nei confronti dei ricorrenti e non anche di chi, pur avendo ottenuto nella prova scritta un punteggio pari o superiore a 21, non ha impugnato il decreto del dirigente generale. n. 736 del 13 marzo 2024”, viene ricostruito nel provvedimento pubblicato ieri.

La decisione

Per i giudici della quinta sezione, presieduta da Stefano Tenca, tale richiesta sarebbe stata impossibile da accogliere. Dopo avere specificato che la Regione, già a metà 2025, ha ottemperato alla sentenza nella parte riguardante la necessità di includere nella graduatoria anche gli idonei, il Tar ha sottolineato come tale misura dovesse essere estesa a tutti gli aventi titolo, a prescindere dall’avere fatto ricorso a un avvocato o meno.

Richiamando una sentenza del 2019 del Consiglio di Stato, il tribunale ha specificato che per quanto in genere “il giudicato amministrativo è sottoposto alle disposizioni processualcivilistiche, per cui il giudicato opera solo inter partes”, ovvero tra le parti in causa, esistono casi eccezionali in cui il giudicato ha “effetti ultra partes”.

Ciò avviene, in termini giuridici, quando “l’indivisibilità degli effetti del giudicato presuppone l’esistenza di un legame altrettanto indivisibile fra le posizioni dei destinatari, in modo da rendere inconcepibile – logicamente, ancor prima che giuridicamente – che l’atto annullato possa continuare ad esistere per quei destinatari che non lo hanno impugnato”.

Per chiarire il motivo del rigetto, i giudici fanno un paragone con un altro caso in cui il giudicato vale per tutti coloro che si trovano in una stessa posizione, a prescindere dal fatto che siano parte di un processo: “È una situazione simile, per certi versi, a quella che si verifica in caso di annullamento giurisdizionale del decreto di scioglimento di un consiglio comunale, a cui la giurisprudenza riconnette pacificamente efficacia ultra partes, perché la ricostituzione dell’organo consiliare riguarda tutti i consociati e non può certo andare a beneficio soltanto di coloro che hanno fatto ricorso”.

La sconfitta costerà ai ricorrenti il pagamento delle spese legali alla Regione. Il Tar le ha quantificate in 1.500 euro. Considerato il numero di quanti hanno scelto di avviare la causa, nulla di non affrontabile.

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