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Congedo parentale 2026, più tutele per la genitorialità: ecco tutte le novità

Congedo parentale 2026, più tutele per la genitorialità: ecco tutte le novità
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Tra le modifiche più importanti della Legge di Bilancio l’estensione a 14 anni di età (prima era 12 anni) del figlio per il congedo facoltativo – di 10 mesi complessivi – assicurato a entrambi i genitori e raddoppiano i giorni di malattia per i figl

Più giorni di malattia per i figli fino al quattordicesimo anno di età e molto altro. Genitori più tutelati con le ultime novità della manovra economica 2026 approvata il 30 dicembre. La modifica del decreto legislativo 151 del 2021 (ossia il Testo unico maternità e paternità) migliora il congedo parentale e di malattia dei figli con un ampliamento dei tempi per la fruizione dei benefici.

Tra le novità più importanti della Legge di Bilancio l’estensione a 14 anni di età (prima era 12 anni) del figlio per il congedo facoltativo – di 10 mesi complessivi – assicurato a entrambi i genitori e raddoppiano i giorni di malattia per i figli, passando da 5 a 10 all’anno.

È rimasto invariato, invece, il trattamento economico del congedo parentale: l’indennità resta all’80% per i primi tre mesi.

Congedo parentale 2026, le novità

Dall’1 gennaio, e quindi dopo l’entrata in vigore della legge finanziaria, è cambiato il congedo parentale. Questo non deve essere confuso col congedo di paternità che non è altri che il periodo obbligatorio di assenza dal lavoro della durata di 10 giorni, retribuito al 100%.

Il congedo parentale è concesso nel limite complessivo di 10 mesi, ma può essere allungato in alcuni casi, per esempio arriva a 11 mesi se il padre usufruisce di almeno tre mesi continuativi o frazionati.

La misura, che vale per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, è fruibile fino al compimento del 14esimo anno di età del figlio. Può essere richiesto da un solo genitore oppure da entrambi, anche in contemporanea.

Inoltre il congedo per malattia del figlio viene esteso fino ai 14 anni, con diritto a 10 giorni annui di assenza non retribuita, superando il precedente tetto di 5 giorni annui fruibili fino agli 8 anni.

In caso di adozione nazionale o internazionale o affidamento, il congedo viene concesso fino al compimento del 14esimo anno dall’ingresso del minore in famiglia.

La misura dell’estensione fino ai 14 anni si applica anche al prolungamento del congedo parentale (sempre articolo 33 del D.Lgs. 151/2001), fruibile, in modo continuativo o frazionato, per un periodo complessivo non superiore a tre anni per ciascun minore con necessità di sostegno intensivo.

L’indennità per il congedo parentale

Per il discorso economico, al congedo parentale viene corrisposta un’indennità pari all’80% dello stipendio per i primi tre mesi, e del 30% per i successivi sei mesi (nove mesi in tutto).

Nel primo caso (indennità all’80%) il congedo deve essere fruito per i figli entro il sesto anno di età.

Per il periodo successivo (indennità al 30%) fino all’anno scorso si poteva chiedere il congedo entro il complimento dei 14 anni del figlio visto l’innalzamento dell’età nella norma.

Le novità dei giorni di malattia per i figli

La manovra cambia anche l’articolo 47 del decreto legislativo 151/2001. E porta un aumento sia il numero dei giorni fruibili, sia l’età del figlio per la quale è possibile richiedere il congedo per malattia. A partire dal 1 gennaio 2026 a ciascun genitore lavoratore sono riconosciuti, alternativamente, 10 giorni lavorativi annui di assenza non retribuita per malattia di ciascun figlio di età compresa tra i 4 anni (che scattano dal giorno successivo al compimento del terzo anno di età) e i 14 anni (fino al giorno del compimento del quattordicesimo anno di età).

I 10 giorni spettano a ciascun genitore (10 giorni al padre e 10 giorni alla madre), e possono essere richiesti alternativamente. In questo caso non è prevista alcuna indennità, ma il datore di lavoro deve versare i contributi previdenziali.

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