Consulta, "285,66 euro al mese agli invalidi civili, violati i diritti" - QdS

Consulta, “285,66 euro al mese agli invalidi civili, violati i diritti”

Patrizia Penna

Consulta, “285,66 euro al mese agli invalidi civili, violati i diritti”

mercoledì 24 Giugno 2020

La Corte costituzionale ha esaminato una questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d'Appello di Torino: "La legge mette a disposizione mezzi insufficienti a soddisfare i bisogni primari della vita. Violato il diritto al mantenimento degli inabili sancito dall'articolo 38 della Costituzione"

285,66 euro mensili, previsti dalla legge per le persone totalmente inabili al lavoro per effetto di gravi disabilità, non sono sufficienti a soddisfare i bisogni primari della vita. È perciò violato il diritto al mantenimento che la Costituzione (articolo 38) garantisce agli inabili. Lo ha stabilito la Corte costituzionale nella camera di consiglio svoltasi ieri, 23 giugno 2020, esaminando una questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d’appello di Torino.

In attesa del deposito della sentenza, previsto nelle prossime settimane, l’Ufficio stampa della Corte fa sapere che il caso che ha dato origine alla presente decisione riguarda una persona affetta da tetraplegia spastica neonatale, incapace di svolgere i più elementari atti quotidiani della vita e di comunicare con l’esterno.

La Corte ha ritenuto che un assegno mensile di soli 285,66 euro sia manifestamente inadeguato a garantire a persone totalmente inabili al lavoro i “mezzi necessari per vivere” e perciò violi il diritto riconosciuto dall’articolo 38 della Costituzione, secondo cui “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale”.

È stato quindi affermato che il cosiddetto “incremento al milione” (pari a 516,46 euro) da tempo riconosciuto, per vari trattamenti pensionistici, dall’articolo 38 della legge n. 448 del 2011, debba essere assicurato agli invalidi civili totali, di cui parla l’articolo 12, primo comma, della legge 118 del 1971, senza attendere il raggiungimento del sessantesimo anno di età, attualmente previsto dalla legge. Conseguentemente, questo incremento dovrà d’ora in poi essere erogato a tutti gli invalidi civili totali che abbiano compiuto i 18 anni e che non godano, in particolare, di redditi su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro.

La Corte ha stabilito che la propria pronuncia non avrà effetto retroattivo e dovrà applicarsi soltanto per il futuro, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale.

Resta ferma la possibilità per il legislatore di rimodulare la disciplina delle misure assistenziali vigenti, purché idonee a garantire agli invalidi civili totali l’effettività dei diritti loro riconosciuti dalla Costituzione.

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