Contratti di locazione e pandemia - QdS

Contratti di locazione e pandemia

Sebastiano Attardi

Contratti di locazione e pandemia

martedì 14 Aprile 2020

Con la chiusura forzata molti non sono più in grado di pagare la pigione mensile

Il momento che tutto il mondo, e quindi anche l’Italia, sta tristemente attraversando in tempi di pandemia, è molto delicato ed abbastanza grave sotto tutti gli aspetti sia sanitari, che sociali ed economici.
Con riferimento a quest’ultimo punto, premettendo che molte attività commerciali sono ferme – e ciò in virtù di cogenti disposizioni di legge emanate sotto forma di decreti legislativi dal Capo del Governo – si è verificata all’improvviso la mancanza di introiti da parte dei commercianti. La conseguenza è che molti non sono più in grado di pagare la pigione mensile.

Molti lettori poi sono convinti che il governo abbia anche sospeso il pagamento dei canoni di locazione per le abitazioni e gli esercizi commerciali, solo che così non è affatto. Invero, il contratto di locazione dispiega in generale i suoi effetti cogenti anche in tempi di pandemia, solo però che il codice civile viene incontro alle circostanze negative che sopravvengono nel corso della locazione.

Ad esempio, concede al conduttore di recedere immediatamente dal contratto per sopravvenuto caso di “forza maggiore”. Di conseguenza, con il consenso del proprietario e dell’inquilino si potrà stipulare un nuovo contratto di locazione, stabilendo il pagamento di un canone minore rispetto a quello corrisposto con il vecchio contratto rescisso. Un’altra possibilità è quella “pacifica” di mettersi d’accordo con il proprietario per rateizzare l’importo arretrato e per pagare, in maniera diluita nel tempo, i primi canoni che andranno a scadere, sino alla ripresa della piena attività lavorativa. Appena occorre precisare, infine, che, per quanto riguarda le abitazioni private – sono esclusi quindi i contratti commerciali – ove il locatore chieda lo sfratto per morosità, l’inquilino potrà sempre chiedere al Giudice un termine di grazia (“purgazione della mora”) per poter pagare quanto dovuto (comprese le spese legali) anche nel termine massimo di 120 giorni, in presenza appunto di comprovate difficoltà economiche (art. 55 della legge n. 392/1978).

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